Stampa

Cassazione: legittimo licenziamento per g.m.o. se il nuovo assunto ha mansioni diverse


icona

Con la sentenza n. 7218 del 15.03.2021, la Cassazione afferma che è legittimo il licenziamento per g.m.o., nel caso in cui il soggetto, assunto successivamente al recesso, svolga mansioni diverse da quelle cui era adibito il dipendente licenziato.

Il fatto affrontato

Il lavoratore impugna giudizialmente il licenziamento irrogatogli per giustificato motivo oggettivo.
La Corte d’Appello rigetta la predetta domanda, dal momento che la successiva assunzione di un altro lavoratore – addotta dal ricorrente quale motivo di illegittimità del recesso – non poteva dirsi rilevante a fronte delle diverse mansioni attribuite ai due soggetti.

La sentenza

La Cassazione - confermando quanto stabilito dalla Corte d’Appello - afferma che, in ipotesi di licenziamento per soppressione del posto di lavoro cui era addetto il dipendente, il datore ha l'onere di provare in giudizio che al momento del licenziamento non sussisteva alcuna posizione di lavoro analoga a quella soppressa per l'espletamento di mansioni equivalenti.

Per la sentenza, tuttavia, non devono essere prese in considerazione tutte le mansioni inferiori dell'organigramma aziendale, ma solo quelle che siano compatibili con le competenze professionali del lavoratore, ovvero quelle che siano state effettivamente già svolte, contestualmente o in precedenza, senza che sia previsto un obbligo del datore di fornire un'ulteriore o diversa formazione del prestatore per la salvaguardia del posto di lavoro.

Secondo i Giudici di legittimità, in coerenza con detto principio, non incide sulla legittimità di un recesso per g.m.o., l’assunzione – in data posteriore a quella del licenziamento – di un dipendente addetto a mansioni completamente diverse.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dal lavoratore, confermando la legittimità del licenziamento irrogatogli dalla società.

A cura di Fieldfisher