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Cassazione: legittimo il licenziamento per ripetuto abuso di permessi sindacali


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Con l’ordinanza n. 17287 del 27.05.2022, la Cassazione ha ritenuto legittimo il licenziamento per giusta causa intimato al lavoratore, avente la carica di RLS, per aver fruito di permessi (giornalieri) sindacali per oltre tre mesi continuativi, per finalità personali e, quindi, diverse da quelle per le quali gli stessi erano stati concessi.

Il fatto affrontato

Il lavoratore impugna giudizialmente il licenziamento irrogatogli per aver abusato dei permessi connessi all'incarico ex art. 50 D. Lgs. n. 81/2008.
La Corte d'Appello rigetta la predetta domanda, stante l'oggettiva incompatibilità di gran parte delle attività svolte dal dipendente - sorpreso mentre si recava al bar cittadino più volte nell’arco della giornata - con quelle proprie del suo incarico.

L’ordinanza

La Cassazione, nel rigettare il ricorso del lavoratore, conferma la correttezza dell'operato dei giudici di merito, non ritenendo in alcun modo ravvisabile nella sentenza impugnata, un sovvertimento dell'onere probatorio in tema di giusta causa di licenziamento.

Per la sentenza, infatti, i giudici di merito - all'esito dell'analitico vaglio delle risultanze in atti e, in particolare, di quelle rivenienti dall'escussione dell'investigatore privato - avevano correttamente ritenuto che costituisse onere del lavoratore offrire elementi idonei a incrinare tale quadro.

In altri termini, secondo i Giudici di legittimità, spetta al lavoratore dimostrare di essere stato effettivamente impegnato nell'espletamento dell'incarico per cui erano stati concessi i permessi.

Su tali presupposti, non ritenendo assolto detto onere nel caso di specie, la Suprema Corte rigetta il ricorso del lavoratore e conferma la legittimità del recesso irrogatogli.

A cura di Fieldfisher