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Cassazione: legittimo il licenziamento irrogato a seguito di una sentenza di patteggiamento per molestie


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Con la sentenza n. 22075 del 13.10.2020, la Cassazione afferma che è legittimo il licenziamento irrogato al dipendente a seguito della sentenza di patteggiamento in sede penale, emessa per le molestie perpetrate a danno di una collega di lavoro.

Il fatto affrontato

Il lavoratore impugna giudizialmente il licenziamento irrogatogli a seguito della sentenza penale di patteggiamento emessa per i reati di violenza privata continuata e di molestie telefoniche commessi nei confronti di una collega.
La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda, sul presupposto che la pronuncia penale non poteva ritenersi idonea a produrre effetti pregiudizievoli per la prestazione lavorativa del ricorrente o, comunque, per l'ambiente di lavoro.

La sentenza

La Cassazione - ribaltando quanto stabilito dalla Corte d’Appello - afferma che, qualora il contratto collettivo preveda l'applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento nell'ipotesi di "condanna" del dipendente, ai fini dell’irrogazione del recesso è sufficiente che sia stata pronunciata, nei confronti del lavoratore, sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p.

Secondo i Giudici di legittimità, si deve, infatti, ritenere che le parti contrattuali abbiano voluto con tale previsione dare rilievo anche al caso in cui l'imputato non abbia negato la propria responsabilità ed abbia esonerato l'accusa dall'onere della relativa prova in cambio di una riduzione di pena.

Nel caso di specie, dunque, la condotta accertata in sede penale integra la giusta causa di licenziamento ex art. 2119 c.c., posto che - pur non essendo stata commessa in connessione col rapporto di lavoro - è, secondo la sentenza, sicuramente idonea a ledere il vincolo fiduciario sussistente tra le parti.

Su tali presupposti, la Suprema Corte accoglie il ricorso della società, affermando la legittimità del recesso dalla stessa irrogato.

A cura di Fieldfisher