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Cassazione: legittimo il licenziamento del lavoratore che usa il telepass aziendale per ragioni personali


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Con la sentenza n. 10540 del 03.06.2020, la Cassazione afferma che l’utilizzo del telepass aziendale per ragioni extralavorative risulta essere una condotta lesiva del vincolo fiduciario che, come tale, rende legittimo e proporzionato il licenziamento del dipendente.

Il fatto affrontato

Il lavoratore impugna giudizialmente il licenziamento disciplinare irrogatogli per aver, nella sua qualità di capo zona, omesso più volte i controlli di propria competenza presso i punti vendita della società datrice ed usato in diverse occasioni il telepass aziendale per ragioni extralavorative.
La Corte d’Appello rigetta la predetta domanda, ritenendo che detta condotta integrasse la giusta causa di recesso.

La sentenza

La Cassazione - confermando quanto stabilito dalla Corte d’Appello - afferma, preliminarmente, che l'art. 2119 c.c. impone di verificare in concreto l'idoneità della mancanza addebitata al lavoratore a ledere il vincolo fiduciario posto alla base del rapporto di lavoro.

Secondo i Giudici di legittimità, detta valutazione deve tenere in dovuta considerazione del ruolo rivestito dal dipendente e delle modalità di svolgimento della sua prestazione, al fine di stabilire se la condotta allo stesso contestata possa considerarsi lesiva del rapporto fiduciario.

Per la sentenza, la valutazione espressa, nel caso di specie, dalla Corte d'Appello risulta priva di vizi logici e giuridici, avendo correttamente accertato la lesione del vincolo fiduciario, a fronte del ruolo di responsabilità ricoperto dal ricorrente e delle modalità, autonome e non soggette a controllo, di esercizio delle relative mansioni.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dal lavoratore, confermando la legittimità del licenziamento irrogatogli.

A cura di Fieldfisher