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Cassazione: legittimo il licenziamento anche per fatti antecedenti l’assunzione


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Con la sentenza n. 36461 del 13.12.2022, la Cassazione afferma che è legittimo il licenziamento intimato per comportamenti tenuti prima dell'assunzione ed emersi in costanza di rapporto, anche se gli stessi vengono dichiarati prescritti in sede penale.

Il fatto affrontato

Il dipendente impugna giudizialmente il licenziamento irrogatogli a seguito della pubblicazione di una sentenza penale di condanna per fatti occorsi in data antecedente l’assunzione.
La Corte d’Appello rigetta la predetta domanda, ritenendo i fatti integranti un concorso in corruzione per atto dell’ufficio, per quanto verificatisi prima dell’assunzione, ma scoperti dopo, idonei ad intaccare il vincolo fiduciario, data anche la natura dell’attività della PA datrice.

La sentenza

La Cassazione - confermando quanto stabilito dalla Corte d’Appello - rileva preliminarmente che è ben possibile fondare il recesso su fatti, commessi dal lavoratore antecedentemente all’assunzione, ma scoperti dal datore solo in costanza di rapporto.

Per la sentenza, in tali circostanze, ciò che rileva è la gravità e la natura di detti fatti e, quindi, la loro incidenza sul vincolo fiduciario esistente tra le parti.

Secondo i Giudici di legittimità, una volta accertato detto requisito è, poi, necessario comprendere – come in qualsiasi recesso - la proporzionalità tra i comportamenti addebitati al dipendente e la sanzione espulsiva.

Ritenendo soddisfatti i predetti requisiti nel caso di specie, la Suprema Corte rigetta il ricorso del pubblico dipendente e conferma la legittimità del licenziamento irrogatogli.

A cura di Fieldfisher