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Cassazione: le conseguenze economiche del licenziamento orale nei rapporti sottratti alla tutela reale


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Con l’ordinanza n. 10968 del 08.05.2018, la Cassazione afferma che, nei rapporti sottratti al regime della tutela reale, il dipendente licenziato oralmente ha diritto al risarcimento del danno parametrato alle retribuzioni perdute solo nel caso in cui abbia messo a disposizione dell’azienda la propria prestazione lavorativa.

Il fatto affrontato

La società, avente meno di quindici dipendenti, irroga un licenziamento in forma orale ad una propria dipendente.
In seguito a ciò, viene condannata, unitamente ai soci illimitatamente responsabili, oltre che a reintegrare la lavoratrice, a risarcire alla stessa un danno pari alle retribuzioni perse dal momento del recesso a quello della effettiva riassunzione.

L’ordinanza

La Cassazione, preliminarmente, statuisce che il licenziamento intimato oralmente è radicalmente inefficace, per inosservanza dell'onere della forma scritta, imposto dall'art. 2 della l. 604/1966, così come novellato dall'art. 2 della l. 108/1990, e, come tale, è inidoneo a risolvere il rapporto di lavoro.
Ai fini di escludere la continuità del rapporto stesso non rileva né la qualità di imprenditore del datore di lavoro, né il tipo di regime causale applicabile (reale od obbligatorio).

Tuttavia, in ordine alle conseguenze economiche dello stesso, a giudizio della Corte, è necessario fare una distinzione.
Nei rapporti sottratti al regime della tutela reale, infatti, vertendosi in tema di contratto a prestazioni corrispettive, l'inidoneità del licenziamento ad incidere sulla continuità del rapporto non comporta il diritto del lavoratore alla corresponsione delle retribuzioni maturate dal giorno del licenziamento inefficace, bensì solo al risarcimento del danno da determinarsi secondo le regole in materia di inadempimento delle obbligazioni.

Secondo i Giudici di legittimità, pertanto, nel regime di tutela obbligatoria, il prestatore può demandare un risarcimento anche parametrato alle retribuzioni perdute, ma solo nel caso in cui offra al datore la propria prestazione lavorativa, condicio sine qua non ai fini dell'adempimento dell'obbligazione retributiva in un rapporto di tipo sinallagmatico.

A cura di Fieldfisher