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Cassazione: la valutazione dell’insubordinazione ai fini del licenziamento


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Con la sentenza n. 28911 del 19.10.2021, la Cassazione afferma che, ai fini di addivenire ad un giudizio di legittimità o meno del licenziamento, è indispensabile comparare l'infrazione disciplinare in concreto posta in essere dal lavoratore con le tipizzazioni di giusta causa contenute nel CCNL che, seppur non vincolanti e meramente esemplificative, rappresentano comunque il parametro cui occorre fare riferimento per riempire di contenuto la clausola generale di cui all'art. 2119 c.c.

Il fatto affrontato

Il lavoratore, guardia giurata in servizio presso un istituto penitenziario, impugna giudizialmente il licenziamento irrogatogli per aver adottato un comportamento aggressivo, caratterizzato da toni veementi, nei confronti della Direttrice amministrativa del carcere.
La Corte d’Appello rigetta la predetta domanda, ritenendo il comportamento del ricorrente sussumibile nella condotta di grave insubordinazione, per cui il CCNL di riferimento prevede la massima sanzione espulsiva.

La sentenza

La Cassazione - ribaltando quanto stabilito dalla Corte d’Appello - rileva, preliminarmente, che le previsioni della contrattazione collettiva che graduano le sanzioni disciplinari devono costituire uno dei parametri cui occorre fare riferimento per riempire di contenuto le clausole generali di giusta causa e giustificato motivo.

Secondo i Giudici di legittimità, dette clausole non sono comunque vincolanti, a meno che non colleghino ad un determinato comportamento giuridicamente rilevante solamente una sanzione conservativa.

Tuttavia, continua la sentenza, non si può prescindere dalla scala valoriale prevista dalle parti sociali, che va tenuta in dovuta considerazione nel momento in cui si analizza nel concreto la fattispecie disciplinare addebitata al dipendente.

Su tali presupposti, la Suprema Corte accoglie il ricorso del lavoratore, avendo l’impugnata pronuncia trascurato di esaminare tutte le circostanze - soggettive ed oggettive - che eventualmente avrebbero potuto consentire di escludere, in concreto e pur a fronte di un fatto astrattamente grave, l'idoneità dell'inadempimento a configurare giusta causa di licenziamento.

A cura di Fieldfisher