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Cassazione: La facoltà di monetizzare la reintegra entro 30 giorni è un diritto quesito del lavoratore


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Con l'ordinanza n. 2139 del 29.01.2018, la Cassazione, dovendo ancora far riferimento all’art. 18 l. 300/1970 nella versione ante riforma Fornero, ha dichiarato che il dipendente illegittimamente licenziato ha diritto di esercitare la scelta di ottenere l’indennità sostitutiva della reintegra nel termine di 30 giorni dalla comunicazione della relativa sentenza o dall’invito del datore a riprendere servizio. Fino allo scadere del suddetto termine, il diritto di chiedere l’indennità entra nel patrimonio giuridico del lavoratore, senza che possa essere in alcun modo inficiato da cause esterne e sopravvenute.

Il fatto affrontato

In forza della pronuncia del Tribunale di primo grado che dichiarava l’illegittimità del licenziamento, la lavoratrice coinvolta, ancor prima del deposito della relativa sentenza, optava per l’indennità sostitutiva alla reintegra. L’esercizio di tale scelta avveniva, però, successivamente all’intimazione alla medesima dipendente di un secondo licenziamento, mai impugnato, per raggiungimento dei limiti di età.

L’ordinanza

La Corte di Cassazione – ribaltando quanto stabilito dalla Corte d’Appello – ha dichiarato che il diritto di scegliere l’indennità prevista in alternativa alla reintegra dall’art. 18, comma 5, l. 300/1970 (versione ante riforma Fornero), entrando nel patrimonio giuridico del lavoratore è insensibile alle cause esterne e sopravvenute sino alla scadenza del termine di decadenza di 30 giorni entro cui il prestatore può effettuare la scelta.

A fondamento del rigetto del ricorso, la Corte di Appello aveva ritenuto che la sopravvenienza di una nuova causa estintiva aveva reso impossibile la reintegra o l’indennità sostitutiva per il venir meno del presupposto essenziale dell’esistenza di un rapporto lavorativo tra le parti.

La Suprema Corte, invece, afferma l’esistenza di un dies a quo dal quale far partire il computo dei 30 giorni entro cui il prestatore deve effettuare la citata scelta, stabilendo che lo steso possa decorrere alternativamente dal deposito della sentenza o dall’invito del datore a riprendere servizio. Conseguentemente, secondo la sentenza in commento, fino allo scadere del suddetto termine decadenziale il diritto del lavoratore di ottenere l’indennità monetaria in luogo della reintegra fa parte del patrimonio giuridico del medesimo, non potendo, quindi, subire compressioni o limitazioni per cause esterne e sopravvenute.

Sulla scorta di ciò, la Cassazione ha accolto il ricorso, cassando con rinvio la sentenza impugnata.

A cura di Fieldfisher