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Cassazione: illegittimo il licenziamento per scarso rendimento irrogato al lavoratore spesso assente per malattia


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Con l’ordinanza n. 10963 del 08.05.2018, la Cassazione afferma che il licenziamento per scarso rendimento può essere legittimamente irrogato solo nel caso in cui la diminuzione della produttività sia determinata da imperizia, incapacità e negligenza del lavoratore e non anche dalle assenze dello stesso per malattia.

Il fatto affrontato

Il lavoratore impugna giudizialmente il recesso per scarso rendimento irrogatogli dalla società in relazione ad una serie di assenze giustificate da certificati di malattia, ma che, per il loro numero e collocazione temporale, parte datoriale assumeva idonee a determinare la completa inadeguatezza della prestazione del dipendente sul piano delle esigenze organizzative e produttive aziendali.

L’ordinanza

La Cassazione, confermando la statuizione del Tribunale e della Corte di Appello, afferma che il licenziamento per scarso rendimento costituisce un'ipotesi di recesso del datore per notevole inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del prestatore.
Condizione essenziale per l’irrogazione dello stesso è, pertanto, la sussistenza di una condotta negligente posta in essere dal dipendente con colpa.

A giudizio della Corte, infatti, lo scarso rendimento può consistere nell’inadeguatezza qualitativa o quantitativa della prestazione, ma a tali fini deve tenersi conto delle sole diminuzioni di rendimento determinate da imperizia, incapacità e negligenza del lavoratore e non anche di quelle determinate dalle assenze dello stesso per malattia e permessi.

Ne consegue che il licenziamento per scarso rendimento intimato per l’elevato numero di assenze, non tale da esaurire il periodo di comporto, secondo i Giudici di legittimità deve ritenersi ingiustificato.

Su tali presupposti, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso proposto dalla società, confermando l’illegittimità del licenziamento dalla stessa irrogato al proprio dipendente.

A cura di Fieldfisher