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Cassazione: illegittimo il licenziamento disciplinare fondato su circostanze diverse da quelle contestate al lavoratore


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Con la sentenza n. 4983 del 05.03.2018, la Cassazione afferma che il licenziamento disciplinare fondato su circostanze nuove rispetto a quelle eccepite al lavoratore nella lettera di contestazione deve essere considerato illegittimo.

Il fatto affrontato

Al lavoratore, responsabile di un punto vendita della società, viene mossa una contestazione disciplinare per aver autorizzato un’anomala procedura che aveva consentito ad alcune cassiere, poi licenziate, di trattenere indebitamente gli importi corrispondenti alle operazioni di “aborto cassa” per un totale di € 50.000,00.
Nella successiva lettera di licenziamento, l’azienda contesta per la prima volta al medesimo anche un’ulteriore condotta, consistente nell’autorizzare la prassi delle cassiere di scambiarsi il posto senza compiere le operazioni della chiusura della cassa.

La sentenza

La Cassazione, confermando la statuizione della Corte di Appello, ha affermato l’inderogabilità del principio dell’immutabilità della contestazione.

I Giudici di legittimità, infatti, hanno evidenziato come il licenziamento disciplinare possa basarsi esclusivamente sulle circostanze oggetto di contestazione.

Non è, invece, possibile addurre nella lettera di licenziamento circostanze mai contestate in precedenza, posto che queste ultime sono da considerare alla stregua di elementi fattuali completamente diversi da quelli enumerati nella contestazione.

Su tali presupposti, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso proposto dalla società, confermando l’illegittimità del licenziamento irrogato dalla stessa al proprio dipendente.

A cura di Fieldfisher