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Cassazione: il requisito dell’immediatezza della contestazione nel licenziamento disciplinare


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Con la sentenza n. 4881 del 01.03.2018, la Cassazione afferma che, in caso di licenziamento disciplinare, il requisito necessario della immediatezza della contestazione deve essere interpretato in senso relativo, potendo in concreto essere compatibile con un intervallo di tempo più lungo, allorquando il ritardo sia giustificato dalla sussistenza di specifiche circostanze fattuali, la cui valutazione è riservata al giudice di merito.

Il fatto affrontato

Il lavoratore ricorre giudizialmente al fine di richiedere la dichiarazione dell’illegittimità del licenziamento disciplinare irrogatogli nell’ottobre 2010 per tardività della contestazione, dal momento che le condotte poste alla base del recesso datoriale, integranti il delitto di peculato, erano state poste in essere tra il giugno 2007 e l’aprile 2010.
La società si difende, contestando l’assunto circa la tardività della formulazione degli addebiti, essendo la stessa arrivata al termine delle indagini della polizia giudiziaria, con la quale era stata concordata la sospensione di eventuali iniziative aziendali che ne avessero potuto pregiudicare l’esito.

La sentenza

La Cassazione, confermando la statuizione della Corte di Appello, ha premesso che in tema di licenziamento per giusta causa, l'immediatezza della comunicazione del provvedimento espulsivo rispetto al momento della mancanza addotta a sua giustificazione, ovvero rispetto a quello della contestazione, si configura quale elemento costitutivo del diritto al recesso datoriale, in quanto la non immediatezza della contestazione o del provvedimento induce ragionevolmente a ritenere che il datore di lavoro abbia soprasseduto al licenziamento, ritenendo non grave o comunque non meritevole della massima sanzione la colpa del lavoratore.

Ciò detto, i Giudici di legittimità hanno affermato che il suddetto requisito della immediatezza deve essere inteso in senso relativo, potendo in concreto essere compatibile con un intervallo di tempo, più o meno lungo, quando l'accertamento e la valutazione dei fatti richieda uno spazio temporale maggiore ovvero quando la complessità della struttura organizzativa dell'impresa possa far ritardare il provvedimento di recesso.

Pertanto, appare necessario un bilanciamento dei contrapposti interessi del datore e del lavoratore, basato sulle circostanze di fatto che in concreto giustifichino o meno il ritardo, la cui valutazione è riservata al giudice di merito.

Su tali presupposti, la Suprema Corte, nel caso di specie, ha ritenuto il differimento della contestazione giustificato dalla molteplicità degli addebiti e dalla complessità dell’attività richiesta per il loro riscontro, oltre che dal generale dovere di cooperazione nei confronti degli organi dello Stato deputati alla scoperta ed alla repressione dei reati posto in capo alla società, tanto da rigettare il ricorso proposto dal lavoratore.

A cura di Fieldfisher