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Cassazione: il licenziamento per assenza ingiustificata può essere sproporzionato anche se previsto dal CCNL


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Con l’ordinanza n. 3283 del 11.02.2020, la Cassazione afferma che il licenziamento per assenza ingiustificata, pur essendo una sanzione prevista dal CCNL applicabile, può risultare sproporzionato a fronte di altri elementi da valutare nel caso concreto (quali l’assenza di precedenti sanzioni e di danni all’azienda).

Il fatto affrontato

La lavoratrice impugna giudizialmente il licenziamento irrogatole per assenza ingiustificata dal servizio per cinque giorni consecutivi, nei quali aveva dovuto prestare assistenza al coniuge reduce da un incidente stradale.
La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda, sostenendo che – pur a fronte di una norma del CCNL che prevede l’assenza ingiustificata per tre giornate quale giusta causa di recesso – nel caso di specie la sanzione espulsiva deve ritenersi sproporzionata.

L’ordinanza

La Cassazione - confermando la statuizione della Corte d’Appello - afferma, preliminarmente, che il concetto di giusta causa di licenziamento costituisce una clausola generale che richiede di essere concretizzata dall'interprete, tramite valorizzazione sia di fattori esterni relativi alla coscienza generale che di principi aventi natura giuridica.

Per la sentenza, ne consegue che – anche laddove l’ipotesi di giusta causa sia prevista dal CCNL – il giudice di merito ha l’onere di indagare circa la proporzionalità della sanzione rispetto all'illecito commesso, mediante una valutazione della gravità dell'inadempimento imputato al lavoratore in relazione al concreto rapporto ed a tutte le circostanze del caso.

Secondo i Giudici di legittimità, dunque, deve andare esente da censure la pronuncia di merito, che - pur riconoscendo l'oggettivo disvalore della condotta tenuta dalla dipendente - ha ritenuto sproporzionato il recesso, a fronte di un comportamento unico nell’arco del lungo rapporto intercorso tra le parti, dettato da un’esigenza familiare inderogabile e non produttivo di alcun danno per l’azienda.

Su tali presupposti, la Cassazione rigetta il ricorso della società, confermando l’illegittimità del licenziamento dalla stessa irrogato.

A cura di Fieldfisher