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Cassazione: il lavoratore non può sollevare nuove ragioni di invalidità del recesso nel corso del giudizio


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Con la sentenza n. 18705 dell’11.07.2019, la Cassazione afferma che il lavoratore che abbia depositato un ricorso avverso il licenziamento irrogatogli, non può sollevare in giudizio nuove ragioni di invalidità del recesso, a meno che non si tratti di fatti sopravvenuti o che non erano conosciuti al momento dell’impugnazione.

Il fatto affrontato

Il lavoratore impugna giudizialmente il licenziamento irrogatogli per aver attestato falsamente le presenza in ufficio della moglie, dipendente del medesimo Ente, inducendo in errore il datore attraverso un'utilizzazione impropria del badge.
La Corte d’Appello respinge la predetta domanda, ritenendo tardiva la deduzione di illegittimità della sanzione espulsiva per violazione delle regole di composizione e funzionamento dell'Ufficio Procedimento Disciplinari, in quanto sollevata solo nel corso del processo di opposizione avverso l'ordinanza resa nella prima fase del rito Fornero.

La sentenza

La Cassazione, confermando quanto stabilito dalla Corte d’Appello, afferma che l’impugnativa di licenziamento non può discostarsi dalle ragioni di nullità del recesso proposte nell’introdurre il relativo giudizio.
Ne consegue che non è consentito né alla parte di aggiungere ulteriori ragioni di invalidità nel corso del processo, se non per fatti sopravvenuti od inizialmente non conoscibili, né al giudice di procedere al rilievo officioso di ragioni di nullità del licenziamento diverse da quella eccepite.

Secondo i Giudici di legittimità, infatti, la disciplina dell’invalidità del licenziamento è caratterizzata da specialità rispetto a quella generale delle invalidità contrattuali, desumibile dalla previsione di un termine di decadenza, dopo la necessaria impugnazione stragiudiziale, per il promovimento dell'azione giudiziale.
Pertanto, è preclusa alla parte - dopo il deposito del ricorso al giudice del lavoro – la possibilità di sollevare in giudizio nuove ragioni di invalidità del recesso datoriale.

Su tali presupposti, la Suprema Corte respinge il ricorso presentato dal lavoratore, avendo lo stesso introdotto il nuovo motivo di illegittimità soltanto nel giudizio di opposizione del procedimento svoltosi secondo il c.d. rito Fornero.

A cura di Fieldfisher