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Cassazione: il giudice è vincolato dagli accertamenti della Commissione Medica?


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Con la sentenza n. 30932 del 29.10.2021, la Cassazione afferma che gli esiti degli accertamenti compiuti dalla Commissione Medica di verifica possono essere disattesi dal giudice, trattandosi di meri atti di verifica sanitaria, compiuti in base ad un giudizio di discrezionalità tecnica.

Il fatto affrontato

La lavoratrice impugna giudizialmente il licenziamento irrogatole a seguito dell'accertamento della Commissione Medica competente, che la aveva ritenuta permanentemente inidonea alla prestazione in modo assoluto a causa della grave depressione di cui soffriva da tempo.
La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda, sul presupposto che, all’esito di una CTU, la dipendente era stata ritenuta in buon equilibrio e per questo idonea allo svolgimento delle sue mansioni.

La sentenza

La Cassazione - confermando quanto stabilito dalla Corte d’Appello - rileva, preliminarmente, che il giudice non è vincolato dalle risultanze emerse a seguito degli esami sanitari effettuati dalla Commissione Medica di verifica e può, in ogni caso, disporre la consulenza tecnica d'ufficio.

In particolare, secondo la sentenza, il giudicante ben può sindacare l'attendibilità degli esami svolti dalla Commissione, essendo libero di disattenderne l'esito qualora riscontri profili di contraddittorietà e/o illogicità.

Ciò perché il giudice, in forza dei principi costituzionali posti a garanzia della piena ed effettiva tutela processuale, ha il potere-dovere di vagliare e verificare l'attendibilità degli accertamenti sanitari espletati, in sede amministrativa, dalla Commissione.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso della società, confermando la regolarità degli esiti emersi dalla disposta CTU.

A cura di Fieldfisher