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Cassazione: gli effetti del raggiungimento dell’età pensionabile in caso di reintegra


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Con l’ordinanza n. 29365 del 21.10.2021, la Cassazione afferma che, in caso di reintegra del lavoratore disposta all’esito della declaratoria giudiziale di illegittimità del recesso, il risarcimento del danno deve coprire l’intero periodo compreso tra il licenziamento e la sentenza, anche se nelle more il dipendente ha compiuto l’età pensionabile.

Il fatto affrontato

A seguito della declaratoria di illegittimità del licenziamento, la società viene condannata a reintegrare la lavoratrice e a risarcirle i danni, parametrati alla retribuzione globale di fatto dalla data del licenziamento fino alla reintegra.
Conseguentemente alla scelta della dipendente di ottenere l’indennità sostitutiva della reintegra, l’azienda corrisponde alla stessa un risarcimento del danno di importo pari alla retribuzione globale di fatto calcolata dalla data del licenziamento fino al compimento del 65° anno di età.
La prestatrice presenta, quindi, un nuovo ricorso volto ad ottenere il risarcimento del danno anche per il periodo successivo al compimento del 65° anno e fino alla effettiva reintegra.
La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda, sul presupposto che il compimento del 65° anno di età non costituisce causa risolutiva del rapporto di lavoro.

L’ordinanza

La Cassazione - nel confermare la statuizione della Corte d’Appello - rileva, preliminarmente, che il compimento dell'età pensionabile o il raggiungimento dei requisiti per il sorgere del diritto a pensione determinano solo la recedibilità ad nutum dal rapporto e non anche la sua automatica estinzione.

Per la sentenza, ne consegue che dette circostanze non ostano, qualora vengano a verificarsi durante la pendenza del giudizio di impugnazione del licenziamento, all'emanazione del provvedimento di reintegra del lavoratore e alla condanna del datore al risarcimento del danno, ex art. 18 della L. 300/1970, nella misura corrispondente alle retribuzioni riferibili al periodo compreso fra la data del recesso e quella della reintegrazione.

Secondo i Giudici di legittimità, infatti, al fine della liquidazione del danno subito dal lavoratore, non può trovare accoglimento alcun giudizio prognostico circa il termine nel quale, in relazione al raggiungimento dell’età pensionabile, il rapporto si sarebbe comunque interrotto, anche in assenza dell'illegittimo recesso.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dalla società, confermando la debenza dell’ulteriore risarcimento del danno richiesto.

A cura di Fieldfisher