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Cassazione: false dichiarazioni del dipendente pubblico e decadenza dal servizio


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Con la sentenza n. 18699 del 11.07.2019, la Cassazione afferma che la falsa dichiarazione resa dal dipendente in occasione dell’accesso al pubblico impiego comporta la decadenza immediata dal servizio solo se riguardante dati decisivi per l’instaurazione del rapporto.

Il fatto affrontato

Il lavoratore impugna giudizialmente il licenziamento irrogatogli - senza preventivo avvio della procedura disciplinare - per aver reso dichiarazioni mendaci in sede di autocertificazione, con riferimento all’assenza di pregresse condanne penali, al momento dell’assunzione nel comparto scuola come docente.

La sentenza

La Cassazione afferma, preliminarmente, che allorquando la legge stabilisca in presenza di certi requisiti, tra cui quelli relativi alle pregresse condanne penali, una regola certa di incompatibilità con l’accesso al pubblico impiego, la decadenza dal rapporto opera di diritto.
In tali casi non vi è, infatti, la necessità di aprire alcun procedimento disciplinare, trattandosi di un vizio “genetico” del contratto.

Tuttavia, secondo i Giudici di legittimità si ricade nella predetta ipotesi non in presenza di qualsiasi falsità, ma soltanto qualora la stessa riguardi i dati sicuramente decisivi per l’assunzione.

Per la sentenza, tutte le altre falsità che non siano, invece, necessariamente ostative all’instaurazione del rapporto, rilevano sul piano disciplinare solo in quanto per la loro gravità siano tali da comportare, in un giudizio concreto di proporzionalità, la lesione del vincolo fiduciario.

Su tali presupposti, la Suprema Corte ha enucleato il seguente principio di diritto: “Il determinarsi di falsi documentali (art. 127 lett. d d.p.r. 3/1957) o dichiarazioni non veritiere (art. 75 d.p.r. 445/2001) in occasione dell'accesso al pubblico impiego è causa di decadenza, per conseguente nullità del contratto, allorquando tali infedeltà comportino la carenza di un requisito che avrebbe in ogni caso impedito l'instaurazione del rapporto di lavoro con la P.A. Nelle altre ipotesi, le produzioni o dichiarazioni false effettuate in occasione o ai fini dell'assunzione possono comportare, una volta instaurato il rapporto, il licenziamento, ai sensi dell'art. 55-quater lett d), in esito al relativo procedimento disciplinare ed a condizione che, valutate tutte le circostanze del caso concreto, la misura risulti proporzionata rispetto alla gravità dei comportamenti tenuti”.

A cura di Fieldfisher