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Cassazione: è dovuto il preavviso in caso di coesistenza di giusta causa e superamento del periodo di comporto?


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Con la sentenza n. 26513 del 20.11.2020, la Cassazione afferma che in caso di coesistenza della giusta causa di licenziamento e del superamento del periodo di comporto, il lavoratore perde il diritto all’indennità di mancato preavviso se non impugna – sia in via stragiudiziale che con il successivo deposito del ricorso – il recesso ex art. 2119 c.c.

Il fatto affrontato

La lavoratrice ricorre giudizialmente al fine di chiedere:
- l’accertamento dell’illegittimità della condotta tenuta nei suoi confronti dalla banca datrice, consistita nella privazione delle mansioni e nella successiva messa in malattia - a causa del suo stato ansioso-depressivo - con la finalità di farle superare il periodo di comporto per poter, poi, risolvere il rapporto di lavoro;
- il riconoscimento del ristoro dei danni subiti;
- il pagamento dell’indennità di mancato preavviso.
Nel costituirsi in giudizio, l’istituto di credito deduce che quest’ultima voce non era dovuta, dal momento che la lettera di recesso inviata alla dipendente conteneva - oltre al superamento del periodo di comporto - anche la giusta causa per prestazioni insufficienti.

La sentenza

La Cassazione - confermando quanto stabilito dalla Corte d’Appello - ritiene di non poter aderire al motivo di ricorso avanzato dalla dipendente, secondo cui il licenziamento per giusta causa doveva ritenersi nullo, posto che il rapporto di lavoro tra le parti era già estinto dal momento del superamento del periodo di comporto avvenuto precedentemente.

Per i Giudici di legittimità, infatti, la cessazione del rapporto era – secondo la lettera di licenziamento – da imputare a due diverse causali che, come tali, andavano impugnate entrambe sia, in prima battuta, a livello stragiudiziale che, successivamente, con il deposito di un ricorso giudiziale.

Secondo la sentenza, invero, la mancata proposizione dell’azione giudiziaria - come avvenuto nel caso di specie - comporta che entrambi i titoli dedotti dalla società a fondamento del recesso diventino definitivi.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso della lavoratrice, dichiarando non dovuta l’indennità di mancato preavviso.

A cura di Fieldfisher