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Cassazione: è costituzionale limitare la reintegra solo ai casi di nullità del licenziamento previsti dalla legge?


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Con l’ordinanza n. 9530 del 07.04.2023, la Cassazione solleva una questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. 23/2015, nella parte in cui delimita la tutela reintegratoria ai soli casi di nullità espressamente previsti dalla legge, ritenendo detta previsione contrastante con la presupposta legge delega.

Il fatto affrontato

La Corte d’appello dichiara la nullità del licenziamento del lavoratore, ferrotranviere, in quanto irrogato direttamente da parte datoriale, nonostante la richiesta del dipendente di ricorso al giudizio del Consiglio di Disciplina.
A fronte di ciò, la Corte distrettuale riconosce la sola tutela indennitaria, non rientrando detta fattispecie tra le ipotesi (discriminatorietà e nullità espressamente prevista dalla legge) per cui il D.Lgs. 23/2015 prevede la reintegra.

L’ordinanza

La Cassazione rileva che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, la violazione di una delle fasi procedimentali previste dall’art. 53 dell’Allegato A al Regio Decreto 148/1931, quale norma di maggior tutela del contraente debole, ossia il lavoratore, determina la nullità di qualsiasi sanzione al medesimo irrogata.

Secondo i Giudici di legittimità, tale tipo di violazione rientra nella categoria delle nullità di protezione, in quanto fondata sullo scopo di tutela del contraente debole del rapporto, e, come tale, non è assimilabile alle violazioni procedurali.

In particolare, per la sentenza, tale regime di nullità di protezione è riconducibile al regime generale delle nullità disciplinato dagli artt. 1418 ss. c.c., integrato in ipotesi di nullità per contrarietà a norma imperativa, quale quella che prevede la tutela reintegratoria.

Su tali presupposti, la Suprema Corte sospende il giudizio e “solleva questione di legittimità costituzionale, in riferimento alla Cost., articolo 76 ed altri eventuali parametri derivati, della delimitazione della tutela reintegratoria ai casi di nullità ‘espressamente previsti della legge’, per contrasto con la norma della legge-delega (L. 10 dicembre 2014, n. 183, articolo 1, comma 7, lettera c), che dispone che il legislatore delegato preveda per le nuove assunzioni, la limitazione del ‘diritto alla reintegrazione ai licenziamenti nulli e discriminatori e a specifiche fattispecie di licenziamento disciplinare ingiustificato’”.

A cura di Fieldfisher