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Cassazione: anche per il Jobs Act reintegra in caso di fatto sussistente ma disciplinarmente irrilevante


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Con la sentenza n. 12174 del 08.05.2019, la Cassazione afferma che, anche ai sensi del Jobs Act, l’insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore - che dà luogo alla reintegra dello stesso - comprende non soltanto i casi in cui il fatto non si sia verificato nella sua materialità, ma anche tutte le ipotesi in cui il fatto, materialmente accaduto, non abbia rilievo disciplinare.

Il fatto affrontato

La lavoratrice impugna giudizialmente il licenziamento irrogatole nel settembre 2015 per esseri allontanata dal posto di lavoro.
Sia in primo che in secondo grado, viene concessa alla medesima soltanto la tutela indennitaria, stante la sussistenza della condotta addebitata nella sua realtà storica.
La dipendente ricorre, quindi, per cassazione chiedendo di essere reintegrata, alla luce dell’irrilevanza del suo comportamento da un punto di vista disciplinare.

La sentenza

La Cassazione ricorda, preliminarmente, che la fattispecie oggetto d’esame ricade sotto l’egida del D.Lgs. 23/2015, il quale, al secondo comma dell’art. 3, prevede la tutela reintegratoria esclusivamente per le ipotesi in cui venga direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore.
Tale formulazione della norma richiama quella contenuta nel comma 4 dell’art. 18 della l. 300/1970, con una differenza però: nel Jobs Act la reintegrazione è collegata all'insussistenza del «fatto materiale contestato», mentre nello Statuto dei Lavoratori è connessa all'insussistenza del «fatto contestato».

Secondo i Giudici di legittimità, nonostante l’aggiunta dell’aggettivo materiale, non è plausibile che il Legislatore del 2015 abbia voluto negare la tutela reintegratoria in presenza di un fatto sussistente ma privo del carattere di illiceità, ossia non suscettibile di alcuna sanzione.
Ne consegue che, pur in presenza di un dato normativo parzialmente mutato, l’irrilevanza giuridica del fatto, materialmente verificatosi, determina, anche per il D.Lgs. 23/2015 così come per la l. 300/1970, la sua insussistenza.
Invero, al fatto accaduto ma disciplinarmente del tutto irrilevante non può logicamente riservarsi un trattamento sanzionatorio diverso da quello previsto per le ipotesi in cui il fatto non sia stato commesso.

Per la sentenza, tale assunto è confortato dai principi enucleati all’interno della nostra Costituzione, la quale pur non garantendo il diritto alla conservazione del lavoro, esige che il legislatore circondi di doverose garanzie e di opportuni temperamenti i casi in cui si renda necessario far luogo a licenziamenti.

Su tali presupposti, la Suprema Corte accoglie il ricorso proposto dalla lavoratrice, affermando il diritto della medesima ad essere reintegrata.

A cura di Fieldfisher