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Cassazione: anche il Giudice è vincolato dal principio dell’immutabilità della contestazione


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Con la sentenza n. 10853 del 18.04.2019, la Cassazione afferma che il principio di immutabilità della contestazione disciplinare, in virtù del quale i fatti su cui si fonda il provvedimento sanzionatorio devono coincidere con quelli oggetto di contestazione, vincola anche il Giudice che non può dichiarare legittimo il recesso in forza di elementi non contestati dal datore.

Il fatto affrontato

Il lavoratore impugna giudizialmente il licenziamento per giusta causa irrogatogli perché - nonostante fosse stato nominato membro della Commissione della gara di appalto inerente ai lavori da svolgere presso un Ospedale - aveva omesso di adempiere tale compito e, conseguentemente, aveva falsamente attestato la regolarità degli atti di gara.
La Corte d’Appello respinge la predetta domanda, assumendo che la legittimità del recesso doveva desumersi dalla condotta del lavoratore - non contestatagli dall’Ente datore - consistita nell’essersi avvalso, con piena consapevolezza, di consulenti esterni alla commissione nominata per le operazioni di gara.

La sentenza

La Cassazione, accogliendo il motivo di censura mosso alla pronuncia di merito da parte del lavoratore - che aveva contestato la violazione della normativa dettata dall’art. 7 della l. 300/1970 - ribalta la statuizione della Corte di Appello.

I Giudici di legittimità ribadiscono, infatti, preliminarmente, che nel licenziamento disciplinare il principio di immutabilità della contestazione preclude al datore di lavoro di licenziare il dipendente per motivi diversi da quelli contestati.

Richiamato tale principio - ispirato alla regola della necessaria correlazione dell'addebito con la sanzione - la sentenza stabilisce, quale logico corollario dello stesso, che la medesima corrispondenza deve essere garantita e presidiata anche in sede giudiziale, ove il datore è chiamato a dare conto dell'avvenuto corretto esercizio del potere disciplinare.
Ne consegue che, in una chiave di tutela dell'esigenza difensiva del lavoratore, è preclusa anche al Giudicante la possibilità di addivenire ad una declaratoria di legittimità del recesso giustificata da elementi non oggetto di contestazione datoriale.

Su tali presupposti, la Suprema Corte, accoglie il ricorso proposto dal lavoratore, cassando con rinvio la sentenza impugnata.

A cura di Fieldfisher