Stampa

INL – Nota n. 315/2022 : Codatorialità e contratto di rete – nuovo regime per le comunicazioni obbligatorie


icona

Con la pubblicazione del Decreto ministeriale n. 205/2021 è diventato operativo dal 23 febbraio il nuovo sistema delle comunicazioni obbligatorie relative ai rapporti di lavoro in regime di codatorialità nell’ambito di contratti di rete. 

Per i rapporti di lavoro in codatorialità già in essere, le imprese referenti hanno trenta giorni di tempo ( ossia sino al 24 marzo ) per effettuare le dovute comunicazioni. Quattro i modelli allegati al decreto rispettivamente per l’ assunzione ; la trasformazione ( utilizzabile anche in caso di trasferimento e distacco ) ; proroga per i contratti a termine e cessazione.

L’ Ispettorato con nota n. 315/2022 ha illustrato i nuovi modelli e le tempistiche delle comunicazioni obbligatorie relative ai rapporti di lavoro in regime di codatorialità. La nota riepiloga anche alcuni aspetti di natura previdenziale e assicurativa di questo particolare regime di condivisione della forza lavoro, attivato di norma nell’ambito di un contratto di rete, con l’obbiettivo di accrescere la capacità innovativa e competitiva delle imprese. 

Nuovi adempimenti comunicativi - Dovranno essere effettuati da un’unica impresa retista, all’uopo individuata come referente nel contratto di rete, unica responsabile per eventuali omissioni. Questa dovrà avere cura di allegare il contratto comprensivo delle regole di ingaggio che disciplinano la codatorialità, da cui risulti l’elenco delle imprese co-datori e l’individuazione dell’impresa referente. 

Con la codatorialità di forza lavoro, altro onere a carico delle imprese retiste riguarda l’individuazione di un datore di lavoro di riferimento in capo al quale sono ricondotti gli obblighi di registrazione delle prestazioni lavorative sul Libro unico del lavoro. Vengono richieste annotazioni separate che evidenzino l’impiego orario del lavoratore presso ciascun datore. 

Se per i lavoratori neoassunti tale soggetto verrà individuato ex novo, per i rapporti di lavoro preesistenti il riferimento verrà individuato nel datore di lavoro originario presso il quale il lavoratore risulta in forza al momento della sua messa a fattor comune tra le imprese retiste. In quest’ultimo caso – evidenzia l’ Ispettorato – la coincidenza fra impresa referente per le comunicazioni e datore di riferimento per la gestione degli adempimenti amministrativi e previdenziali può venir meno ( si parla di compilazione del LUL ; trasmissione dei flussi di denuncia contributiva mensile e dell’ inserimento del lavoratore nell’autoliquidazione annuale INAIL. 

Attenzione all’adibizione a mansioni inferiori - Il lavoratore, benché in codatorialità, deve essere adibito presso ciascun co-datore alle mansioni per le quali è stato assunto oppure a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento, salvo la possibilità di riferire il mutamento degli assetti organizzativi abilitanti l’adibizione a mansioni inferiori ( art. 2103 comma 2 ) proprio all’intervenuto contratto di rete. 

Trattamento retributivo - E’ previsto un meccanismo di maggior tutela per il lavoratore che, per effetto del regime di codatorialità, si ritrovi ad effettuare la prestazione lavorativa per imprese che applicano differenti contratti collettivi. Laddove la prestazione lavorativa sia stata resa nel mese in termini prevalenti in favore di una impresa che applichi un CCNL che, per la medesima mansione, preveda una retribuzione più elevata rispetto a quella prevista dal contratto applicabile dal datore di lavoro di riferimento, l’imponibile oggetto di denuncia mensile dovrà essere adeguato a tale maggiore importo. Non a caso è richiesto che il LUL riporti l’impiego orario del lavoratore presso ciascun datore di lavoro. 

Regime di solidarietà – Se il lavoratore e obbligato a rendere le proprie prestazioni nei confronti di tutti i co-datori, quest’ultimi sono obbligati solidalmente al pagamento della retribuzione e al versamento dei contributi. 

Fonte : INL - Nota n. 315/2022