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Tribunale di Napoli Nord: richiesta di superiore inquadramento rigettata se il CCNL non è allegato


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Con la sentenza del 02.03.2022, il Tribunale di Napoli Nord afferma che nelle cause per l'accertamento dello svolgimento di mansioni superiori a quelle formalmente assegnate grava sul lavoratore l'onere sia di provare l'inesatto adempimento datoriale che di allegare la documentazione necessaria (ivi incluso il CCNL) per l’accoglimento della domanda.

Il fatto affrontato

Il lavoratore ricorre giudizialmente al fine di chiedere l'accertamento del diritto alle differenze retributive conseguenti allo svolgimento di mansioni superiori rispetto a quelle proprie del livello di inquadramento riconosciutogli.

La sentenza

Il Tribunale di Napoli Nord afferma che il lavoratore che rivendica una superiore qualifica professionale in relazione alle mansioni prestate ha l'onere di dimostrare la natura e il periodo di tempo durante il quale le mansioni sono state svolte, il contenuto delle disposizioni individuali, collettive o legali in forza delle quali la superiore qualifica viene rivendicata, la coincidenza delle mansioni svolte con quelle normativamente descritte.

Secondo la pronuncia, dunque, l'onere della prova incombente sul lavoratore copre l'intero spettro delle allegazioni necessarie per consentire la verifica da parte del giudice della fondatezza delle proprie richieste.

In particolare, per il Giudice, perché sia correttamente rispettato l'onere probatorio incombente sul dipendente è necessario che ancor prima questi abbia correttamente adempiuto all'onere di puntuale allegazione, che implica necessariamente la corretta indicazione delle disposizioni della contrattazione collettiva che devono essere tra loro comparate per verificare la fondatezza della domanda.

Su tali presupposti, il Tribunale di Napoli Nord rigetta il ricorso del lavoratore, non avendo nemmeno allegato al ricorso il CCNL applicabile al rapporto.

A cura di Fieldfisher