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Tribunale di Milano: il demansionamento dei dirigenti


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Con la sentenza n. 1068 del 03.07.2019, il Tribunale di Milano afferma che, ai sensi della nuova formulazione dell’art. 2103 c.c., il datore di lavoro può adibire il dirigente a qualunque mansione, con l’unico limite che l’attività affidata al medesimo sia di contenuto dirigenziale.

Il fatto affrontato

Il prestatore, dirigente presso un istituto bancario, ricorre giudizialmente al fine di sentir accertare e dichiarare l’illegittimità del mutamento delle proprie mansioni e, per l’effetto, la condanna della società datrice alla riassegnazione delle attività precedentemente svolte ed al risarcimento dei danni subiti.

La sentenza

Il Tribunale di Milano ripercorre, preliminarmente, la disciplina dell’art. 2103 c.c. Fino alle modifiche apportate dal Jobs Act, il datore di lavoro poteva affidare ai propri dipendenti soltanto mansioni “equivalenti” a quelle precedentemente svolte, mentre - a seguito della novella del 2015 - l’imprenditore ha il potere di modificare le mansioni dei lavoratori, all’unica condizione che le stesse siano riconducibili alla medesima categoria e livello d’inquadramento.

Per la sentenza, ciò significa che nel caso dei CCNL dei dirigenti - ove non è prevista differenziazione di inquadramento - unico limite che incontra il datore nell’esercizio dello jus variandi è l’adibizione del dirigente a qualunque mansione purché di contenuto dirigenziale.
Con la conseguenza che - al fine di vagliare la configurabilità o meno di un illegittimo demansionamento - è necessario verificare non tanto l’equivalenza dei compiti assegnati rispetto a quelli espletati in precedenza, ma l’effettività del carattere dirigenziale dell’attività affidata al dipendente.

A tal fine, secondo il Giudice, è necessario fare riferimento a parametri differenti rispetto a quelli utilizzabili per gli altri lavoratori, quali ad esempio l’importanza strategica della scelta datoriale e il rapporto fiduciario, particolarmente intenso, che lega datore e prestatore di lavoro.

Su tali presupposti, il Tribunale di Milano accoglie il ricorso proposto dal lavoratore, affermando il carattere non dirigenziale delle nuove mansioni e dichiarando, perciò, l’esistenza di un demansionamento illegittimo.

A cura di Fieldfisher