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Cassazione: risarcimento del danno tassato se generico


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Con l’ordinanza n. 8615 del 27.03.2023, la Cassazione afferma che deve essere sottoposta a tassazione la somma riconosciuta al lavoratore, nell’ambito di una conciliazione, senza la distinzione dei titoli risarcitori.

Il fatto affrontato

La Corte d’Appello accoglie la domanda della lavoratrice volta ad ottenere il rimborso delle trattenute IRPEF e addizionali operate sul “risarcimento del danno morale, professionale e biologico” ottenuto dal datore nell'ambito di una conciliazione sottoscritta all’esito di un contenzioso dalla stessa instaurato per demansionamento.

L’ordinanza

La Cassazione – nel ribaltare la pronuncia di merito – rileva, preliminarmente, che la mera e generica affermazione contenuta in un verbale di conciliazione circa il riconoscimento di un risarcimento del danno, non è sufficiente a configurare i presupposti di un ristoro esente da tassazione.

Secondo i Giudici di legittimità, infatti, sono da considerare esenti da tassazione solo i risarcimenti corrisposti per danni non patrimoniali, oppure per quei danni che non possono essere comunque assimilati ad un reddito (quali: l'impoverimento della capacità professionale con connessa perdita di chances; il danno biologico medicalmente accertabile; il danno esistenziale, cioè il pregiudizio di natura non meramente emotiva ed interiore; il danno morale, da sofferenza interiore; il danno all'immagine professionale ed alla dignità personale).

Di contro, per la sentenza sono soggette a tassazione le somme volte a risarcire il danno inerente al mancato percepimento di un reddito da lavoro.

Non rinvenendo nel caso di specie la necessaria specificazione del danno risarcito con la conciliazione, la Suprema Corte dichiara l’assoggettamento a tassazione della relativa somma.

A cura di Fieldfisher