Stampa

Cassazione: l’assegnazione di compiti inferiori, se marginale, non integra il demansionamento


icona

Con l’ordinanza n. 22668 del 19.10.2020, la Cassazione afferma che, in presenza di motivate esigenze aziendali, il lavoratore può essere adibito anche a compiti inferiori, a condizione che gli stessi siano marginali rispetto a quelli propri del suo livello di inquadramento.

Il fatto affrontato

Il lavoratore ricorre giudizialmente al fine di far accertare:
- l’illegittimità dell’assegnazione a compiti inferiori rispetto a quelli propri del suo livello di inquadramento;
- il carattere persecutorio e vessatorio del comportamento della società concretatisi nel demansionamento;
- la sussistenza del mobbing, a fronte della reiterata irrogazione di sanzioni disciplinare conseguenti al suo rifiuto di svolgere le mansioni dequalificanti.
La Corte d’Appello rigetta la predetta domanda, sul presupposto che l'impiego del ricorrente in mansioni inferiori a quelle proprie della qualifica di appartenenza era marginale ed interessava un tempo ridotto.

L’ordinanza

La Cassazione - nel confermare la statuizione della Corte d’Appello - afferma che il lavoratore può essere adibito, per motivate esigenze aziendali, anche a compiti inferiori.
Tale condotta, nello specifico, risulta legittima se detti compiti risultano marginali rispetto a quelli propri del livello di inquadramento del dipendente.

Per la sentenza, dunque, in presenza di detta circostanza, la flessibilità data dall'impiego del lavoratore in mansioni promiscue si rivela di per sé legittima e non trova ostacolo nella disciplina contrattuale e legislativa.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dal lavoratore, non ritenendo configurabili, nel caso di specie, condotte illegittime della società datrice idonee a fondare pretese risarcitorie.

A cura di Fieldfisher