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Cassazione: la natura del conferimento degli incarichi dirigenziali nel pubblico impiego


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Con l’ordinanza n. 712 del 15.01.2020, la Cassazione afferma che - in ossequio ai principi di buon andamento ed imparzialità di cui all'art. 97 Cost. - la P.A., anche in caso di conferimento di un incarico fiduciario, deve esplicitare le ragioni sottese alla scelta.

Il fatto affrontato

Il lavoratore, dirigente medico, ricorre giudizialmente al fine di richiedere l'annullamento della delibera con la quale era stato conferito ad un altro soggetto l'incarico di Coordinatore del dipartimento delle dipendenze patologiche.
A fondamento della predetta domanda, il medesimo deduce che la selezione era stata fatta esclusivamente in considerazione del confronto tra i curricula dei candidati, ma che dagli stessi si evinceva la superiorità dei propri titoli scientifici e professionali rispetto a quelli dell'altro aspirante che era stato prescelto.

L’ordinanza

La Cassazione, ribaltando la statuizione della Corte d’Appello, afferma che, in tema di impiego pubblico privatizzato, gli atti di conferimento di incarichi dirigenziali rivestono la natura di determinazioni negoziali cui devono applicarsi i criteri generali di correttezza e buona fede.
Ciò, in ossequio ai principi di imparzialità e di buon andamento di cui all'art. 97 Cost., che obbligano la P.A. a valutazioni comparative motivate.

Secondo i Giudici di legittimità, non vi è alcun automatismo della scelta, che resta rimessa alla discrezionalità datoriale, cui fa da contraltare una posizione soggettiva di interesse legittimo degli aspiranti all'incarico, tutelabile, anche in forma risarcitoria, ai sensi dell'art. 2907 c.c.
Ne consegue che, ove la P.A. non abbia fornito elementi circa i criteri e le motivazioni della selezione, l'illegittimità della stessa richiederà una nuova valutazione, sempre ad opera del datore di lavoro, senza possibilità di un intervento sostitutivo del giudice, salvo i casi di attività vincolata e non discrezionale.

Non ricorrendo questi ultimi presupposti nel caso di specie, la Suprema Corte accoglie il ricorso dell’Azienda Sanitaria Regionale e conferma la legittimità della scelta dalla stessa operata.

A cura di Fieldfisher