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Cassazione: inquadramento superiore rispetto alle mansioni svolte giustificato dal possesso della laurea


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Con la sentenza n. 8952 del 11.04.2018, la Cassazione afferma che il CCNL della piccola industria metalmeccanica prevede una valorizzazione dei dipendenti laureati in discipline attinenti alle attività aziendali mediante il riconoscimento di un inquadramento iniziale eventualmente superiore rispetto al contenuto concreto dei compiti svolti.

Il fatto affrontato

La dipendente di una società di produzione d'impianti di depurazione delle acque reflue industriali, laureata in biologia, rivendica il diritto all'inquadramento nel 5° livello del CCNL della piccola industria metalmeccanica, ma i giudici di merito respingono la richiesta, osservando che le mansioni svolte dalla lavoratrice, pur in astratto inerenti alla laurea conseguita, non lo erano in concreto per la semplicità delle analisi effettuate, senza responsabilità diretta.

La sentenza

La Cassazione, ribaltando quanto stabilito dalla Corte di Appello, afferma che il CCNL applicabile al rapporto in questione, circa la classificazione del personale, prevede appunto che i lavoratori in possesso di laurea debbano essere inquadrati nel livello richiesto dalla ricorrente, sempre che svolgano attività inerenti al titolo di studio conseguito.

Secondo i Giudici di legittimità la norma collega, quindi, il diritto all'inquadramento nella citata categoria a due soli presupposti: il possesso del titolo di laurea e l'inerenza dell'attività al titolo di studio posseduto.
Quest’ultima espressione, a giudizio della Corte, possiede il solo significato reso palese dalle parole utilizzate, stabilendo semplicemente un collegamento che la prestazione lavorativa deve avere con le materie di insegnamento proprie del corso di laurea intrapreso e del titolo di studio universitario conseguito dal lavoratore.

Secondo la sentenza, ciò sarebbe coerente con la volontà delle parti sociali di realizzare un sistema basato sul riconoscimento e la valorizzazione della capacità professionale dei lavoratori.
In questo senso, la maggiore e specifica preparazione dei dipendenti laureati in discipline attinenti alle attività aziendali e la ragionevole previsione di un più agevole inserimento professionale sono valorizzati, dalla contrattazione collettiva, con il riconoscimento di un inquadramento iniziale eventualmente superiore rispetto al contenuto concreto dei compiti svolti.

Da ciò deriva l'erroneità del controllo operato dalla Corte distrettuale che, ai fini del giudizio d'inerenza, ha richiesto l'accertamento di una particolare complessità delle mansioni e di una responsabilità diretta, elementi, invece, estranei al contenuto della norma collettiva.

Su tali presupposti, la Cassazione ha accolto il ricorso della lavoratrice, riconoscendo il suo diritto ad essere inquadrata nel livello richiesto.

A cura di Fieldfisher