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Cassazione: In tema di demansionamento e dequalificazione il danno esistenziale può essere provato anche avvalendosi di presunzioni e di massime di comune esperienza


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La Cassazione, Sezione lavoro, con l’ordinanza n. 82 del 04.01. 2018 ha statuito che, in tema di demansionamento, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno esistenziale che ne deriva non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale, ma solo laddove tale pregiudizio sia allegato e provato, anche attraverso presunzioni semplici e massime di comune esperienza.

Il fatto affrontato

Una lavoratrice, assunta da un operatore telefonico, originariamente adibita a mansioni di gestione di ordini presso l’ufficio acquisti con una certa autonomia negoziale verso i fornitori in coerenza con il proprio livello di inquadramento contrattuale, veniva poi trasferita presso un call center, nel quale le veniva chiesto di occuparsi di un’attività meramente esecutiva e di più basso contenuto professionale.

L’ordinanza

La Suprema Corte ha confermato la correttezza del ragionamento della pronuncia di gravame che aveva ritenuto provato il demansionamento allegato dalla lavoratrice riconoscendole diverse voci di danno connesse, che erano state liquidate tenendo conto anche dei parametri enunciati dalla giurisprudenza di legittimità nella nota sentenza delle SS.UU. n. 6572/2006.

Secondo tale pronuncia, in tema di demansionamento e di dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, che asseritamente ne deriva - non ricorrendo automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale - non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio medesimo.

Di conseguenza, il danno esistenziale - da intendere come ogni pregiudizio provocato sul fare areddittuale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse - va dimostrato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall'ordinamento, assumendo peraltro precipuo rilievo la prova per presunzioni quali, in particolare, la lunga durata della dequalificazione, la circostanza che il lavoratore avesse contestato il comportamento datoriale chiedendone una revisione e il fatto che la vicenda lavorativa ed il pregiudizio derivatone fossero ben noti all’interno dell’ambiente lavorativo.

A cura di Fieldfisher