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Cassazione: il rifiuto al cambio delle mansioni prima di conoscere l’esito della visita di idoneità non legittima il licenziamento


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Con la sentenza n. 14391 del 05.06.2018, la Cassazione afferma che non compie un atto di insubordinazione, tale da integrare la giusta causa di licenziamento, il dipendente che, dopo un periodo di malattia, si rifiuta di svolgere mansioni diverse dalle sue, prima di conoscere il verdetto della visita medica di idoneità.

Il fatto affrontato

Il lavoratore impugna giudizialmente il licenziamento per giusta causa irrogatogli sulla base di una grave insubordinazione, consistente nell’essersi rifiutato di svolgere mansioni diverse da quelle cui era adibito, prima di conoscere il responso della visita medica di idoneità alla nuova assegnazione.

La sentenza

La Cassazione, confermando quanto stabilito dalla Corte d’Appello, afferma che, il rifiuto del lavoratore a svolgere mansioni diverse, opposto prima di conoscere gli esiti della visita medica di idoneità cui era stato sottoposto e relativamente ad un ordine di servizio generico che non individuava ancora esattamente i nuovi compiti da espletare, non può integrare la giusta causa di licenziamento.

Per la sentenza, infatti, il momento storico in cui la condotta è stata realizzata (prima della conoscenza del giudizio medico) e la genericità del provvedimento datoriale costituiscono elementi idonei per scongiurare l’esistenza di un’insubordinazione.

In tali casi, secondo i Giudici di legittimità, è, inoltre, necessario apprezzare in concreto la gravità dell'addebito, considerando il danno arrecato, l'intensità del dolo o il grado della colpa, i precedenti disciplinari nonché ogni altra circostanza tale da incidere in concreto sulla valutazione del livello di lesione del rapporto fiduciario tra le parti.

Applicando il suddetto principio al caso di specie, la Suprema Corte ha respinto il ricorso proposto dalla società datrice, valorizzando il fatto che il lavoratore avesse agito senza essere a conoscenza degli esiti del giudizio di idoneità alle mansioni e, quindi, in condizioni soggettive particolari dovute all'incertezza dello stato di salute e degli effetti che avrebbero potuto avere mansioni diverse da quelle fino ad allora svolte.

A cura di Fieldfisher