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Cassazione: il riconoscimento della posizione organizzativa rientra nella discrezionalità dell’Ente


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Con la sentenza n. 27384 del 25.10.2019, la Cassazione afferma che il conferimento di una posizione organizzativa rientra nella discrezionalità di un Ente locale che, non solo può decidere di affidarla ad un dipendente diverso secondo il principio di turnazione degli incarichi, ma può anche sopprimerla.

Il fatto affrontato

La lavoratrice ricorre giudizialmente al fine di ottenere il riconoscimento del suo diritto a percepire la retribuzione spettante per lo svolgimento di mansioni superiori, precedentemente affidate - a titolo di posizione organizzativa - ad un collegata collocato a riposo.
Il Comune, datore di lavoro, si costituisce in giudizio contestando l’avversa domanda, sul presupposto che la reclamata posizione organizzativa aveva cessato di essere operante a seguito del pensionamento del responsabile.

La sentenza

La Cassazione - confermando quanto stabilito dalla Corte d’Appello - afferma che, in tema di lavoro pubblico negli Enti locali, il conferimento di una posizione organizzativa non comporta l'inquadramento in una nuova categoria contrattuale, ma unicamente l'attribuzione di una posizione di responsabilità, con correlato beneficio economico.

Per i Giudici di legittimità, ne consegue che la revoca di tale posizione non costituisce demansionamento e non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 2103 c.c. e dell'art. 52, del D.Lgs. 165/2001, trovando applicazione il principio di turnazione degli incarichi, in forza del quale alla scadenza il dipendente resta inquadrato nella categoria di appartenenza, con il relativo trattamento economico.

Secondo la sentenza, l’Ente locale, non solo affidare la posizione organizzativa ad un altro dipendente, ma può anche procedere alla soppressione della stessa, rientrando tale attività nelle funzioni organizzative dell'Amministrazione, che deve tener conto sia delle proprie esigenze che dei vincoli di bilancio.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso della lavoratrice, riconoscendo la piena legittimità della condotta tenuta dal Comune.

A cura di Fieldfisher