Stampa

Cassazione: il lavoratore deve eseguire anche le mansioni fuori qualifica richiestegli dal datore


icona

Con la sentenza n. 21036 del 23.08.2018, la Cassazione ribadisce che un lavoratore adibito a mansioni non rispondenti alla propria qualifica contrattuale può procedere in giudizio per ottenere la riconduzione della prestazione nell’ambito della qualifica di appartenenza, ma non può rifiutare a priori di eseguire la prestazione lavorativa richiestagli.

Il fatto affrontato

Il lavoratore, documentatore di primo livello presso un emittente radiotelevisiva, impugna giudizialmente la sanzione disciplinare della sospensione per tre giorni dall’attività e dalla retribuzione irrogatagli per essersi rifiutato di reperire e consegnare un cd musicale richiesto da un giornalista secondo quanto gli aveva ordinato un superiore, sostenendo che quest’azione esulava dai compiti propri della sua qualifica per rientrare in quelli di mera manovalanza.

La sentenza

La Cassazione, confermando quanto stabilito dalla Corte d’Appello, afferma che l'eventuale adibizione a mansioni non rispondenti alla qualifica rivestita può consentire al lavoratore di richiedere giudizialmente la riconduzione della prestazione nell'ambito della qualifica di appartenenza, ma non autorizza lo stesso a rifiutarsi aprioristicamente, e senza un eventuale avallo giudiziario, di eseguire la prestazione lavorativa richiestagli.

Ciò in quanto, per i Giudici di legittimità, il prestatore è tenuto ad osservare le disposizioni per l'esecuzione del lavoro impartite dall'imprenditore, ex artt. 2086 e 2104 c.c., da applicarsi alla stregua del principio sancito dall'art. 41 Cost. e può legittimamente invocare l'art. 1460 c.c., solo in caso di totale inadempimento della parte datoriale.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dal lavoratore, confermando la correttezza della sanzione disciplinare irrogatagli dalla società.

A cura di Fieldfisher