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Cassazione: ha diritto alla promozione il lavoratore assegnato reiteratamente a mansioni superiori


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Con l’ordinanza n. 1556 del 23.01.2020, la Cassazione afferma che l’assegnazione reiterata a mansioni superiori, laddove risponda ad esigenze strutturali dell’azienda, fa scattare la promozione del lavoratore.

Il fatto affrontato

Il lavoratore ricorre giudizialmente al fine di sentir accertato il suo diritto all’inquadramento superiore, con conseguente condanna della società al riconoscimento delle relative differenze retributive.
A fondamento della predetta domanda, il medesimo deduce di essere stato assegnato reiteratamente a mansioni superiori con cadenza trimestrale, seppur in maniera non continuativa.

L’ordinanza

La Cassazione, confermando la statuizione della Corte d’Appello, afferma che la sistematicità e la frequenza di reiterate, ma frazionate, assegnazioni di un lavoratore allo svolgimento di mansioni superiori - il cui cumulo sia utile all'acquisizione del diritto alla promozione automatica in forza dell'art. 2103 c.c. - può integrare un intento datoriale fraudolento volto ad impedire la maturazione del diritto alla promozione automatica.

A tal fine, per la sentenza, è necessario che vi sia, almeno, una programmazione iniziale della molteplicità degli incarichi ed una predeterminazione utilitaristica di siffatto comportamento.
In presenza di ciò emerge, infatti, la rispondenza delle assegnazioni ad una esigenza strutturale del datore di lavoro, tale da rivelare la utilità per la organizzazione aziendale della professionalità superiore.

Ravvisando le suddette circostanze nel caso di specie, la Suprema Corte rigetta il ricorso della società e conferma il diritto del dipendente ad essere inquadrato nel livello superiore.

A cura di Fieldfisher