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Cassazione: diritto al risarcimento per gli eredi del lavoratore adibito a mansioni incompatibili con la sua salute


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Con l’ordinanza n. 31958 del 28.10.2022, la Cassazione afferma che deve essere riconosciuto il danno parentale agli eredi del lavoratore deceduto in servizio per essere stato adibito a mansioni incompatibili con il suo stato di salute.

Il fatto affrontato

Gli eredi del lavoratore ricorrono giudizialmente al fine di ottenere da parte del datore il risarcimento del danno conseguente alla morte del congiunto, intervenuta per infarto durante il servizio.
La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda, imputando alla parte datoriale un comportamento colposo consistito nella perdurante adibizione del dipendente a mansioni che già da tre anni erano state certificate come incompatibili con la sua condizione fisica.

L’ordinanza

La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito – rileva che il datore che provoca la morte del dipendente, a causa dell’adibizione dello stesso a mansioni non compatibili con il suo stato di salute, risponde per responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c.

Secondo i Giudici di legittimità, ne consegue che, in tali ipotesi, parte datoriale deve essere condannata a pagare agli eredi del lavoratore il risarcimento del danno per la perdita parentale.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dal datore di lavoro, confermando la debenza del ristoro riconosciuto ai congiunti del dipendente deceduto.

A cura di Fieldfisher