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Cassazione: dipendente con mansioni organizzative ed istituzionali deve essere inquadrato come impiegato di concetto super


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Con l’ordinanza n. 3752 del 15.02.2018, la Cassazione afferma che il lavoratore che esegue prestazioni che richiedono alta e consolidata preparazione, quali la cura dei rapporti con i clienti istituzionali, la presidenza della riunioni sindacali e la predisposizione dell’organizzazione dell’attività lavorativa, ha diritto ad essere inquadrato nella posizione di impiegato di concetto super, immediatamente inferiore a quella di quadro.

Il fatto affrontato

La dipendente ricorre giudizialmente avverso la società datrice di lavoro, al fine di richiedere l’inquadramento nel “VI livello c.c.n.l. Imprese di Pulizia e Servizi Integrati/multiservizi”, più consono alle mansioni effettivamente svolte, e la condanna dell’azienda al pagamento delle consequenziali differenze retributive.

L’ordinanza

La Cassazione, partendo dall’assunto secondo cui la Corte di Appello aveva correttamente valutato sia al documentazione prodotta che le risultanze emerse dalle prove testimoniali escusse, nel confermare la sentenza di merito, afferma il diritto della dipendente a vedersi riconosciuto il livello di inquadramento richiesto, alla luce delle mansioni dalla stessa effettivamente svolte durante la pendenza del rapporto di lavoro con la società di pulizie, e conseguentemente a vedersi anche liquidate le relative differenze retributive.

Infatti, dalle prove era emerso pacificamente il ruolo organizzativo ricoperto dalla prestatrice, la quale non si limitava ad esercitare compiti di vigilanza sugli operai che effettuavano le pulizie, ma presiedeva le riunioni sindacali e intratteneva rapporti diretti, sottoscrivendo anche i relativi accordi, con i clienti istituzionali, cui l’azienda forniva i propri servizi.

Alla luce di ciò, secondo i Giudici di legittimità, la dipendente, svolgendo complessi compiti di organizzazione entro i limiti delle direttive datoriali, ma con facoltà di decisione ed autonomia di iniziativa, non può che essere inquadrata nella posizione immediatamente inferiore a quella di quadro, per la quale è necessario avere una elevata preparazione ed esperienza, assolutamente presenti in capo alla medesima.

Su tali presupposti, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso proposto dalla società.

A cura di Fieldfisher