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Cassazione: da quando decorre il diritto al risarcimento per demansionamento?


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Con l’ordinanza n. 31558 del 04.11.2021, la Cassazione afferma che il diritto al risarcimento dei danni per demansionamento decorre, non da quando il lavoratore contesta al datore la nuova collocazione in azienda, ma dal momento in cui il dipendente è adibito alle nuove e inferiori mansioni.

Il fatto affrontato

Il lavoratore ricorre giudizialmente al fine di ottenere il risarcimento del danno causato dalla dequalificazione professionale subita dal 2005 al 2013.
La Corte d’Appello accoglie solo parzialmente la predetta domanda, riconoscendo il risarcimento per un periodo più limitato, ossia a far data dal 2010, allorquando il ricorrente aveva formalmente contestato al datore la nuova collocazione in azienda.

L’ordinanza

La Cassazione - nel ribaltare la statuizione della Corte d’Appello - rileva che, in tema di demansionamento, la reintegrazione della situazione giuridica lesa deve essere piena ed integrale, dovendo estendersi a tutto il periodo nel corso del quale si è protratta la condotta illegittima posta in essere dalla parte datoriale.

Per la sentenza, invero, il protrarsi nel tempo di una situazione illegittima quale il demansionamento del lavoratore non può essere inteso semplicemente come acquiescenza alla situazione imposta dal datore.

Secondo i Giudici di legittimità, infatti, la condotta demansionante del datore ha natura di illecito permanente e, questo, fa sì che la relativa pretesa risarcitoria possa essere proposta senza alcun limite temporale e con riferimento a tutta la durata della dequalificazione.

Su tali presupposti, la Suprema Corte accoglie il ricorso proposto dal lavoratore, riconoscendogli il risarcimento per tutto il periodo in cui è stato oggetto di demansionamento.

A cura di Fieldfisher