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Cassazione: al dirigente medico non si applica l’art. 2013 c.c.


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Con l’ordinanza n. 30422 del 21.11.2019, la Cassazione afferma che al dirigente medico assegnato temporaneamente a mansioni diverse o di grado superiore compete soltanto il trattamento economico di posizione corrispondente alle funzioni effettivamente svolte.

Il fatto affrontato

Il lavoratore, dirigente medico, ricorre giudizialmente al fine di ottenere la condanna della AUSL datrice al pagamento delle differenze retributive maturate da ottobre 2004 ad ottobre 2009 per lo svolgimento delle mansioni di responsabile di struttura complessa, in sostituzione del titolare dell’incarico.

L’ordinanza

La Cassazione, confermando la statuizione della Corte d’Appello, afferma che la sostituzione nell'incarico di dirigente medico del Servizio Sanitario Nazionale non si configura come svolgimento di mansioni superiori perché avviene nell'ambito del ruolo e del livello unico della dirigenza sanitaria.

Secondo i Giudici di legittimità, nei confronti dei dirigenti medici non trova, pertanto, applicazione l'art. 2103 c.c., con la conseguenza che al sostituto non spetta il trattamento accessorio del sostituito, ma solo la prevista indennità c.d. sostitutiva.
Ciò anche nel caso in cui l'incarico prosegua oltre il termine di sei mesi (o di dodici se prorogato) per l'espletamento della procedura per la copertura del posto vacante.

Per la sentenza, risulta, inoltre, inapplicabile, in presenza di tali circostanze, il principio di cui all'art. 36 Cost., dovendosi considerare remunerativa l'indennità sostitutiva specificamente prevista dalla disciplina collettiva.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dal lavoratore, non riconoscendo il diritto del medesimo alle rivendicate differenze retributive.

A cura di Fieldfisher