Stampa

Tribunale di Roma: il rischio per l’esposizione all’amianto aumenta sensibilmente nei dipendenti fumatori


icona icona

Con la sentenza n. 2906 del 12.04.2018, il Tribunale di Roma afferma che il fatto che un lavoratore esposto all’amianto sia anche un fumatore non interrompe il nesso eziologico in caso di morte dello stesso per carcinoma polmonare, posto che il tabagismo altro non fa che moltiplicare il potere cancerogeno dell’asbesto.

Il fatto affrontato

La ricorrente, coniuge di un lavoratore deceduto a causa di un carcinoma polmonare, ricorre giudizialmente contro la società datrice del de cuius, al fine di chiedere l’accertamento della sottoposizione del marito a polveri di amianto e della responsabilità dell’azienda sia a titolo contrattuale che extracontrattuale, con condanna della stessa al risarcimento dei danni iure proprio e iure ereditario.

La sentenza

Il Tribunale di Roma ribadisce, preliminarmente, il concetto, già espresso da anni dall’OMS, secondo cui l’amianto è fortemente cancerogeno.

Ulteriormente, evidenzia come l’esposizione all’asbesto da parte del de cuius, in ragione dell’attività lavorativa svolta alle dipendenze della società convenuta, sia sufficiente per dichiarare la sussistenza di un nesso eziologico tra l’insorgenza della malattia, che ha portato al decesso del prestatore, e le mansioni svolte dallo stesso.

Nesso che non si interrompe in presenza di una pregressa abitudine tabagica da parte del lavoratore: circostanza che avvalora più che elidere il ruolo causale dell’esposizione all’amianto.
Infatti, secondo il Giudice, il potere oncogeno attribuibile al fumo della sigaretta moltiplica o, quantomeno, si somma a quello dell’asbesto e, dunque, l’esposizione lavorativa a quest’ultimo svolge, in concreto, un ruolo causale ancor più efficace di quello che si sarebbe realizzato in un soggetto non fumatore.

Su tali presupposti, stante l’omessa predisposizione da parte della società di quelle cautele atte a preservare l’integrità psicofisica e la salute del prestatore nel luogo di lavoro, ex art. 2087 c.c., il Tribunale ha accolto la domanda, riconoscendo la responsabilità dell’azienda ed il conseguente diritto della ricorrente a vedersi riconosciuto il risarcimento del danno per la morte del marito.

A cura di Fieldfisher