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Tribunale di Messina: illegittimo l’obbligo di vaccinazione antinfluenzale imposto ai sanitari


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Con l’ordinanza del 12.12.2020, il Tribunale di Messina afferma che è illegittimo – pur nel perdurare dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 – prevedere, nei confronti del personale sanitario, un obbligo di sottoporsi alla vaccinazione antinfluenzale.

Il fatto affrontato

La lavoratrice, infermiera presso una struttura ospedaliera, presenta un ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c., impugnando il Decreto con cui l'Assessore della Salute della Regione Siciliana aveva introdotto, vista la concomitanza con la pandemia da COVID-19, l'obbligo della vaccinazione antinfluenzale per tutto il personale sanitario, prevedendo quale conseguenza, in caso di mancata ottemperanza, l'inidoneità temporanea allo svolgimento della mansione lavorativa.

L’ordinanza

Il Tribunale di Messina rileva, preliminarmente, che la normativa volta a contrastare la diffusione del COVID-19 non ha introdotto alcun obbligo vaccinale per il personale sanitario.
Tantomeno, quindi, è stato previsto dalla legislazione emergenziale che il mancato assolvimento dello stesso possa determinare un’inidoneità al lavoro.

Per il Giudice, poi, in materia di obbligo vaccinale, non può essere – come avvenuto nel caso di specie – il legislatore regionale a sostituirsi a quello nazionale.
Condizioni queste che rendono pacifica la sussistenza del requisito del fumus boni iuris.

Secondo la sentenza, inoltre, nel caso in esame sussiste anche l’ulteriore requisito del periculum in mora, a fronte dell’imminente scadenza del termine per la sottoposizione alla vaccinazione obbligatoria da cui scaturirebbe l’inidoneità temporanea al lavoro della ricorrente, con le relative conseguenze anche da un punto di vista economico.

Su tali presupposti, il Tribunale di Messia accoglie il ricorso dell’infermiera, disapplicando l’impugnato Decreto dell'Assessore della Salute della Regione Siciliana.

A cura di Fieldfisher