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Corte d’Appello di Palermo: datore non ha obbligo di sorveglianza nei confronti dei dipendenti più esperti


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Con la sentenza n. 225 del 06.04.2018, la Corte d’Appello di Palermo afferma che il datore di lavoro non è tenuto ad una continua sorveglianza del dipendente che ha acquisito, anche grazie ad una mirata formazione, una spiccata professionalità ed una conoscenza specifica dei sistemi di sicurezza.

Il fatto affrontato

Il lavoratore ricorre giudizialmente, al fine di richiedere la condanna del datore al risarcimento del cosiddetto danno differenziale, pari alla differenza tra il valore del danno biologico, calcolato secondo i criteri della responsabilità civile, e l’indennizzo pagato dall’INAIL.
A fondamento della propria domanda sostiene di essersi ferito ad un occhio mentre utilizzava un decespugliatore nell’azienda agricola presso cui lavorava, a causa della mancata fornitura di adeguati dispositivi di protezione.

La sentenza

La Corte d’Appello ricorda, preliminarmente, che il lavoratore che invoca la responsabilità contrattuale del datore per i danni subiti nello svolgimento della prestazione, a causa dell’omissione delle misure di garanzia e sicurezza, ha l’onere di allegare e provare il contesto lavorativo morbigeno in cui ha svolto le proprie mansioni, il danno subito e il nesso di causalità tra i due elementi.
Onere di parte datoriale è, invece, quello di dimostrare che l’inadempimento del proprio obbligo di garanzia è dipeso da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

Quest’ultimo onere, che si sostanzia nella prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, secondo i Giudici, può essere assolto dal datore con la dimostrazione che il lavoratore preposto ad una determinata operazione sia un soggetto di indubbia professionalità, avente specifiche conoscenze dei sistemi di sicurezza, sì da non rendersi necessaria una sorveglianza assidua da parte del datore o di altri dipendenti.

Applicando i suddetti principi al caso di specie e tenendo conto del fatto che il dipendente era esperto nell’uso del decespugliatore ed aveva ricevuto la formazione necessaria per conoscere i rischi connessi al suo uso, la Corte ha respinto l’appello proposto dal lavoratore.

A cura di Fieldfisher