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Cassazione: responsabilità del datore per infortunio occorso al capo squadra non delegato a preposto alla sicurezza e non formato ad hoc


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Con la sentenza n. 6410 del 15.03.2018, la Cassazione afferma che la qualifica di capo squadra rivestita da un dipendente, in assenza di specifica delega quale preposto alla sicurezza ed in difetto di formazione ad hoc, non esonera il datore, che rimane l’unico responsabile, dall’obbligo di adottare le misure idonee ad evitare che i propri dipendenti incorrano in infortuni sul lavoro.

Il fatto affrontato

L’operaio, avente la qualifica di caposquadra, durante dei lavori all’interno di un impianto sportivo, incorre, senza alcuna responsabilità a lui ascrivibile, in un grave infortunio che gli procura la parziale amputazione di un arto inferiore.

La sentenza

La Cassazione, confermando la statuizione della Corte d’Appello, afferma che la qualifica di caposquadra affidata ad un prestatore, in difetto di un’espressa delega anche quale responsabile della sicurezza, non esonera il datore dal dovere di adottare tutte le misure e le cautele idonee ad evitare che i propri dipendenti incorrano in infortuni sul lavoro.

Infatti, il capo operaio, secondo la sentenza, non può rivestire, nell’ambito della sicurezza, la qualifica di datore che l’art. 2 del d.lgs. 81/2008 riserva ai dirigenti, responsabilizzandoli.

Unico ruolo che il medesimo potrebbe ricoprire, nel panorama delineato dal citato TU, è quello di preposto, per le cui funzioni non è necessario che il soggetto rivesta una particolare qualifica formale, ma è, invece, obbligatorio che sia appositamente formato a dovere.

Per i Giudici di legittimità, pertanto, il capo squadra può essere preposto alla sicurezza, ma solo a condizione che abbia ricevuto il necessario addestramento tecnico per ricoprire l’incarico e sia stato espressamente investito di tale ruolo dal datore, il quale, invece, in difetto dei suddetti requisiti rimane l’unico responsabile.

Su tali presupposti, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso proposto dal datore di lavoro, confermando la condanna dello stesso al risarcimento dei danni subiti dal proprio dipendente in seguito all’infortunio occorsogli.

A cura di Fieldfisher