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Cassazione: responsabilità datoriale se la causa del sinistro è la mancata formazione del dipendente


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Con la sentenza n. 29025 del 22.07.2022, la Cassazione penale afferma che il datore è responsabile del sinistro occorso al lavoratore a causa della mancata verifica della funzionalità del sistema di sicurezza, se tale omissione deriva da una incompleta formazione del dipendente.

Il fatto affrontato

A seguito del grave infortunio occorso ad un dipendente durante la sostituzione di un ingranaggio di un macchinario, il datore viene imputato, ai sensi dell’art. 71, comma 1, del D.Lgs. 81/2008, per aver omesso di mettere a disposizione del lavoratore un'attrezzatura dotata di un sistema di sicurezza efficiente.

La sentenza

La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito – non ritiene di poter aderire alla censura mossa nei confronti della stessa dall’imputato, secondo cui la sua responsabilità sarebbe elisa stante l’imprudente condotta del dipendente, individuabile quale unica causa del sinistro.

Secondo i Giudici di legittimità, infatti, l’interruzione del rapporto di causalità, pur in presenza della imprudente condotta del lavoratore, non sussiste qualora il sistema di sicurezza apprestato dal datore presenti delle evidenti criticità.

Per la sentenza, invero, le disposizioni di sicurezza, da un lato, perseguono il fine di tutelare il dipendente anche dagli infortuni derivanti da sua colpa e, dall’altro, onerano il datore del compito di impedire l'instaurarsi di prassi di lavoro non corrette e, come tali, foriere di possibili rischi per la sicurezza e l’incolumità.

Su tali presupposti, la Suprema Corte accoglie il ricorso dell’imputato, non avendo la pronuncia di merito provato in alcun modo lo stato di bisogno dei lavoratori coinvolti.

A cura di Fieldfisher