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Cassazione: responsabilità amministrativa della società anche in caso di prescrizione del reato


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Con la sentenza n. 13575 del 05.05.2020, la Cassazione afferma che l’ottenimento di un interesse o un vantaggio connesso alla violazione delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro integra una responsabilità amministrativa della società anche nell’ipotesi di prescrizione del reato presupposto (sul medesimo argomento si veda: Cassazione: la violazione delle norme sulla sicurezza non fa scattare automaticamente la sanzione amministrativa ex 231).

Il fatto affrontato

Il lavoratore, nello svolgimento di un’operazione volta a rimuovere l’intasamento di un iniettore, viene colpito da un getto di plastica liquida incandescente che gli provoca un trauma alla mano sinistra con ferite ed ustioni.
In conseguenza di ciò, la Corte d’Appello condanna:
- l’amministratore unico della società datrice, da un lato, per violazione dell’art. 29, comma 3, del D.Lgs. 81/2008, consistente nel mancato aggiornamento del documento di valutazione dei rischi in merito al processo produttivo e nell’omessa formazione dei dipendenti e, dall’altro lato, per violazione dell’art. 77, comma 3, del medesimo D.Lgs. 81/2008, a causa della mancata consegna ai lavoratori di adeguati dispositivi di protezione individuali (nella specie guanti ad alta protezione termica);
- la società stessa per responsabilità amministrativa, ex art. 5 del D.Lgs. 231/2001, avendo fruito di un indebito vantaggio rappresentato sia dal risparmio delle spese (connesse all’acquisto e fornitura degli idonei DPI ed alle attività di formazione del personale) che dal maggior guadagno (legato al mancato rallentamento che l’attività produttiva avrebbe altrimenti potuto subire con l’applicazione di condotte più contenitive del rischio).

La sentenza

La Cassazione rileva, preliminarmente, l’intervenuta prescrizione dei reati addebitati all’amministratore unico, deducendo, però, che la stessa non interferisce in alcun modo sulla responsabilità della società, dal momento che l’art. 8, comma 1, lett. b, del D.Lgs. 231/2001 prevede la punibilità dell’ente anche in caso di estinzione del reato presupposto per prescrizione.

Ciò premesso, secondo i Giudici di legittimità, la responsabilità amministrativa della società sussiste ogniqualvolta la stessa ottenga un interesse o un vantaggio connesso alla violazione delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Per la sentenza, tali requisiti vengono integrati anche in presenza di una forma di risparmio di costi e/o di maggiore produttività, dal momento che la maggior parte delle condotte imposte dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro determinano, direttamente o indirettamente, un inevitabile costo ed un fisiologico rallentamento del processo produttivo.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso della società, ritenendo provata, nel caso di specie, l’esistenza del nesso causale tra le menzionate violazioni del Testo Unico da parte del datore di lavoro e l’occorso infortunio del dipendente.

A cura di Fieldfisher