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Cassazione: responsabilità 231, quale colpa è addebitabile alle società per gli infortuni sul lavoro?


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Con la sentenza n. 18413 del 10.05.2022, la Cassazione afferma che i profili colposi ascrivibili agli amministratori di società, quali datori di lavoro tenuti al rispetto delle norme prevenzionistiche in materia di sicurezza, non possono essere automaticamente addebitabili all'ente.

Il fatto affrontato

A seguito dell’infortunio occorso ad una propria dipendente, la società viene ritenuta responsabile dell'illecito amministrativo di cui all'art. 25-septies, comma 3, del D.Lgs. 231/2001, in ragione dell'assenza di un modello organizzativo avente ad oggetto la sicurezza sul lavoro e, in particolare, la vigilanza circa la rispondenza delle macchine operatrici alle normative comunitarie emanate in materia.

La sentenza

La Cassazione rileva, preliminarmente, che l'illecito amministrativo a carico della società si configura quando la commissione del reato presupposto (da parte delle persone fisiche che agiscono per conto dell'ente) sia funzionale ad uno specifico interesse o vantaggio a favore dell'ente stesso.

Secondo la sentenza, quindi, la mancanza di un adeguato modello organizzativo non può costituire elemento tipico dell'illecito amministrativo senza la prova della sussistenza di una colpa di organizzazione dell'ente.

In altri termini, per i Giudici di legittimità, se anche gli amministratori societari sono stati riconosciuti – come nel caso di specie – colpevoli del reato di lesioni personali colpose a causa di specifiche omissioni e violazioni delle misure di prevenzione, questo non significa una immediata traslazione di detta responsabilità in capo all’impresa.

Su tali presupposti, la Suprema Corte accoglie il ricorso della società, cassando con rinvio l’impugnata sentenza.

A cura di Fieldfisher