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Cassazione: responsabile il medico competente che non richiede l’adozione dei dispositivi di sicurezza


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Con la sentenza n. 21521 del 03.06.2021, la Cassazione penale afferma che, in caso di sinistro occorso al lavoratore, deve essere ritenuto responsabile del reato di lesioni colpose il medico competente che non richiede per iscritto al datore l’adozione degli adeguati dispositivi di sicurezza.

Il fatto affrontato

Il medico aziendale competente viene ritenuto responsabile del reato di lesioni personali, di cui all'art. 590 c.p., in danno di un infermiere che aveva contratto il virus dell’epatite bucandosi accidentalmente, durante un prelievo, con un ago utilizzato su una paziente infetta.
A fondamento della predetta decisione, la Corte d’Appello deduce che l’imputato deve essere ritenuto responsabile per aver omesso di collaborare con il datore di lavoro nella valutazione del rischio biologico rappresentato dalla possibile contrazione di patologie infettive per via ematica a causa di punture e ferite con aghi contaminati da sangue infetto.

La sentenza

La Cassazione – confermando la pronuncia di merito – rileva, preliminarmente, che il medico competente è titolare di una propria sfera di competenza, dal momento che riveste il ruolo di garante a titolo originario e non derivato.

Per la sentenza, l'obbligo di collaborazione con il datore di lavoro da parte del medico competente - il cui inadempimento integra il reato di cui agli artt. 25, comma primo, lett. a) e 58, comma primo, lett. c), del D.Lgs. 81/2008 - comporta un'effettiva integrazione nel contesto aziendale del sanitario.

Secondo i Giudici di legittimità, ne consegue che il medico competente non deve limitarsi ad un ruolo meramente passivo, ma deve dedicarsi ad un'attività propositiva e informativa in relazione al proprio ambito professionale.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso del medico, confermando la condanna allo stesso inflitta.

A cura di Fieldfisher