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Cassazione: rapporto tra giudicato penale e processo civile in materia di infortuni sul lavoro


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Con la sentenza n. 21563 del 03.09.2018, la Cassazione afferma la possibilità per l’INAIL di utilizzare, a fondamento dell’azione di regresso, la sentenza penale che ha ritenuto responsabile il datore di lavoro per l’infortunio occorso ad un proprio dipendente.

Il fatto affrontato

Un lavoratore, assunto con la qualifica di autista, viene utilizzato come meccanico in lavori di manutenzione di un’autocisterna contenete GPL, dalla quale fuoriescono dei vapori che causano un incendio e provocano gravissime ustioni all’operaio.
In conseguenza di ciò, il titolare dell’azienda datrice, all’esito di un processo penale, viene ritenuto responsabile del sinistro occorso al suo dipendente.
Tale statuizione viene utilizzata dall’INAIL quale fondamento della successiva azione di regresso.

La sentenza

La Cassazione, confermando quanto stabilito dalla Corte d’Appello, afferma, preliminarmente, che le disposizioni del codice di procedura penale in materia di rapporto fra il giudicato penale ed il seguente giudizio civile sono improntate al principio che il giudicato penale non possa sortire effetti nei confronti dei soggetti che non siano stati parti del giudizio stesso e non abbiano, quindi, potuto esprimere le proprie ragioni in quella sede, esercitandovi a pieno il proprio diritto di difesa.

Tuttavia, secondo i Giudici di legittimità, tale principio generale risulta derogabile.
Infatti, il giudicato penale è sempre vincolante per chi sia stato parte del relativo giudizio, nei limiti di quanto sia stato espressamente deciso.
Se è vero, quindi, che il giudicato penale non può essere opposto a chi non è stato parte del giudizio, non significa che tale ultimo soggetto, nel processo civile, non possa invocare in proprio favore il giudicato medesimo, per quanto in esso espressamente deciso, dato che, comunque, per il condannato, esso esplica in pieno la sua funzione di giudicato.

Su tali presupposti, la Suprema Corte respinge il ricorso proposto dal titolare dell’azienda, ritenendo che la statuizione in ordine alla responsabilità del medesimo per l’infortunio occorso al proprio dipendente potesse essere utilizzata quale fondamento dell’azione di regresso proposta dall’INAIL.

A cura di Fieldfisher