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Cassazione: quando si integra il concorso di colpa del lavoratore infortunato


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Con l’ordinanza n. 8988 del 15.05.2020, la Cassazione afferma il seguente principio di diritto: “Nel caso di infortunio sul lavoro, deve escludersi la sussistenza di un concorso di colpa della vittima, ai sensi dell'art. 1227, comma primo, c.c., quando risulti che il datore di lavoro abbia mancato di adottare le prescritte misure di sicurezza; oppure abbia egli stesso impartito l'ordine, nell'esecuzione puntuale del quale si sia verificato l'infortunio; od ancora abbia trascurato di fornire al lavoratore infortunato una adeguata formazione ed informazione sui rischi lavorativi; ricorrendo tali ipotesi, l'eventuale condotta imprudente della vittima degrada a mera occasione dell'infortunio, ed è perciò giuridicamente irrilevante”.

Il fatto affrontato

Gli eredi del dipendente, deceduto a seguito di un incidente sul lavoro, ricorrono giudizialmente nei confronti della società datrice al fine di ottenere il relativo risarcimento del danno.
La Corte d’Appello accoglie parzialmente la predetta domanda, attribuendo alla vittima un concorso di colpa nella misura del 30%.

L’ordinanza

La Cassazione - ribaltando quanto stabilito dalla Corte di Appello - afferma che la vittima di un infortunio sul lavoro può ritenersi responsabile esclusiva dell'accaduto solo nel caso in cui il dipendente abbia tenuto un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto alla prestazione lavorativa ed alle direttive ricevute (c.d. rischio elettivo).

Diversamente, per la sentenza, se il lavoratore ha concorso a cagionare il sinistro occorsogli, ai sensi dell’art. 1227, comma 1, c.c., il risarcimento al medesimo spettante deve essere diminuito secondo la gravità della colpa del dipendente e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate.

Secondo i Giudici di legittimità, tuttavia, anche quando la condotta della vittima di un infortunio sul lavoro possa astrattamente qualificarsi come imprudente, deve escludersi qualsiasi concorso di colpa a carico del danneggiato in tre ipotesi:
a) nel caso in cui l'infortunio sia stato causato dalla puntuale esecuzione di ordini datoriali, altrimenti si finirebbe per attribuire al lavoratore l'onere di verificare la pericolosità delle direttive di servizio impartitegli;
b) nel caso in cui il sinistro sia avvenuto a causa della organizzazione del ciclo lavorativo, impostata con modalità contrarie alle norme finalizzate alla prevenzione degli infortuni, o comunque non rispettosa delle elementari regole di prudenza;
c) nel caso in cui l'infortunio sia avvenuto a causa di un deficit di formazione od informazione del dipendente, ascrivibile al datore di lavoro.

Dal momento che, nel caso di specie, il datore di lavoro non aveva eseguito i doverosi controlli sui macchinari, non aveva fornito le opportune istruzioni al lavoratore e non gli aveva impartito alcun corso di formazione per quel tipo di lavorazione, la Suprema Corte accoglie il ricorso degli eredi del dipendente, escludendo il concorso di colpa del medesimo.

A cura di Fieldfisher