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Cassazione: quali sono gli obblighi di valutazione del rischio per le piccole imprese?


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Con la sentenza n. 12940 del 07.04.2021, la Cassazione penale afferma che, anche nelle imprese con meno di dieci dipendenti, il DVR deve contenere quantomeno una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa e l'indicazione delle relative misure di prevenzione e protezione attuate.

Il fatto affrontato

Il legale rappresentante di un’impresa viene condannato alla pena di € 2.000,00 di ammenda per il reato di cui agli artt. 29, comma 1, e 55, comma 1, lett. a), D.Lgs. 81/2008, per non aver elaborato un DVR adeguato in ordine alla movimentazione manuale di carichi presso un cantiere edile, stante l’omessa indicazione delle misure preventive da adottarsi nelle specifiche situazioni.
Avverso la predetta pronuncia, il medesimo propone ricorso per cassazione, deducendo di aver seguito, da un lato, le prescrizioni impartite dall'organo di vigilanza cui aveva fatto redigere il documento e, dall’altro, le procedure standardizzate previste per le piccole imprese.

La sentenza

La Cassazione - confermando quanto stabilito dalla sentenza di merito - afferma, preliminarmente, che, da un lato, il conferimento a terzi della delega relativa alla redazione del DVR non esonera il datore di lavoro dall'obbligo di verificarne l'adeguatezza e l'efficacia.

Dall’altro lato, i Giudici di legittimità deducono che il reato previsto dall'art. 29 del D.Lgs. 81/2008 punisce l'omessa o parziale elaborazione del documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori da parte del datore anche con riguardo alle aziende che occupino fino a dieci addetti, in quanto le modalità semplificate di adempimento degli obblighi in materia, previste per tali aziende, non esonerano le stesse dall'obbligo di predisporre in maniera completa e di tenere aggiornato il predetto documento.

Secondo la sentenza, infatti, le modalità pur semplificate di adempimento dell'obbligo di valutazione richiedono quantomeno l'individuazione degli specifici pericoli cui i lavoratori sono sottoposti e la specificazione delle misure di prevenzione da adottarsi.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso dell’imprenditore, reo di non aver seguito le predette minime ed indispensabili prescrizioni.

A cura di Fieldfisher