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Cassazione: obbligo del datore di informare i dipendenti su tutti i rischi presenti nel luogo di lavoro


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Con la sentenza n. 6121 del 08.02.2018, la Cassazione penale afferma che, in tema di sicurezza sul lavoro, l’obbligo costituito in capo all’imprenditore, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008, in ordine all’informazione sui rischi specifici cui sono esposti i dipendenti, non viene meno solo perché il prestatore si infortuna svolgendo un’attività diversa da quella cui è solitamente addetto, dovendo lo stesso essere adeguatamente formato su tutte le condizioni di rischio presenti nel luogo di lavoro.

Il fatto affrontato

Tre dipendenti, di cui due addette alla ricezione delle merci ed alla formazione delle porzioni dei pasti ed eccezionalmente impiegate nell’attività di cottura dei cibi, in seguito ad errate manovre di utilizzo di un apposito macchinario a pressione, venivano investite da un imponente getto di calore proveniente dall’acqua in ebollizione, che cagionava loro ustioni in varie parti del corpo guaribili in più di 40 gironi. In conseguenza di ciò, il Direttore Generale e l’Amministratore Delegato della società datrice venivano dichiarati colpevoli del reato di lesioni colpose, con violazione delle norme antinfortunistiche, per non avere, tra le altre cose, informato adeguatamente le lavoratrici dei rischi specifici cui erano esposte in relazione all’impiego delle macchine agroalimentari utilizzate per cuocere le pietanze.

La sentenza

La Cassazione, nella sentenza in commento, delinea una nozione di luogo di lavoro ampia, affermando che lo stesso non può essere limitato allo spazio strettamente necessario per il compimento della specifica mansione di ciascun prestatore, dovendo, invece, essere esteso anche alle zone adiacenti, all’interno delle quali i vari lavoratori possono comunque recarsi e muoversi.

Da ciò discende la sussistenza dell’obbligo di informazione sui rischi esistenti in quei luoghi anche nei confronti di coloro che non svolgano mansioni strettamente connesse ai rischi medesimi.

Obbligo questo ravvisabile non solo in capo al datore di lavoro, ma concernente, come nel caso di specie, anche altre figure dell’azienda, quali il Direttore Generale, che per il suo ruolo apicale assume una posizione di garanzia in materia antinfortunistica a tutela della incolumità e della salute dei dipendenti, e l’Amministratore Delegato, responsabile dell’organizzazione di tutta l’attività lavorativa.

I Giudici di legittimità concludono, pertanto, affermando che nel caso in cui le predette figure violino gli obblighi di portata generale, relativi alla valutazione dei rischi presenti nel luogo di lavoro (considerato nella accezione più ampia del termine) ed alla formazione dei lavoratori in ordine ai medesimi rischi (connessi anche alle varie strumentazioni ivi presenti), rispondono penalmente per l’infortunio occorso ad un lavoratore impegnato in mansioni differenti da quelle cui risulta solitamente addetto.

A cura di Fieldfisher