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Cassazione: non risarcibile il danno per lo stress psicologico causato dal timore di contrarre una malattia a seguito dell’esposizione all'amianto


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Con la sentenza n. 9295 del 20.05.2020, la Cassazione afferma che non è risarcibile il danno per lo stress psicologico causato dal timore di contrarre una malattia a seguito dell’esposizione all'amianto, a meno che il lavoratore non riesca ad allegare elementi obiettivi sulla base dei quali risalire alla sofferenza e al cambiamento delle abitudini di vita derivati dalla consapevolezza del contatto con gli agenti nocivi.

Il fatto affrontato

I lavoratori ricorrono giudizialmente nei confronti della società datrice, al fine di ottenere il risarcimento del danno biologico, morale ed esistenziale subito per essere stati esposti all'amianto nello svolgimento delle loro mansioni di operai siderurgici.
La Corte d’Appello rigetta la predetta domanda, sul presupposto che lo stress psicologico da timore del conseguimento di una malattia non costituisse situazione giuridicamente tutelabile in difetto di adeguata prova.

La sentenza

La Cassazione, confermando quanto stabilito dalla Corte d’Appello, afferma che il danno morale di tipo soggettivo non può essere autonomamente risarcito in assenza del danno biologico o di un altro evento produttivo del danno patrimoniale ex artt. 2059 e 1226 c.c.

Secondo i Giudici di legittimità, parimenti non dovuto è il risarcimento del danno esistenziale, allorquando non vi sia la prova del radicale cambiamento di vita, dell'alterazione della personalità e dello sconvolgimento dell'esistenza del soggetto.

Per la sentenza, infatti, il danno non patrimoniale non può essere considerato in re ipsa, ma deve essere provato secondo la regola generale dell'art. 2697 c.c., con la conseguenza che la relativa allegazione deve essere circostanziata e riferirsi a fatti specifici e precisi, non potendo risolversi in mere enunciazioni di carattere generico, astratto, eventuale ed ipotetico.

Non ritenendo, nel caso di specie, detto onere assolto dai lavoratori, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dai medesimi.

A cura di Fieldfisher