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Cassazione: nessuna responsabilità datoriale se il dipendente infrange le regole alla guida dell’auto aziendale


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Con l’ordinanza n. 23527 del 27.08.2021, la Cassazione afferma che la circostanza che il sinistro occorso al dipendente alla guida dell’auto aziendale sia stato causato dalla volontaria infrazione del Codice della Strada da parte dello stesso lavoratore elide la responsabilità datoriale.

Il fatto affrontato

Il lavoratore ricorre giudizialmente contro l’INAIL, al fine di ottenere la rendita e l'indennità giornaliera per inabilità temporanea, a seguito delle lesioni patite per infortunio sul lavoro.
La Corte d’Appello respinge la predetta domanda, sul presupposto che l'incidente stradale in cui il ricorrente era stato coinvolto, mentre si trovava alla guida di un'auto aziendale, fosse riconducibile a rischio elettivo per la condotta di guida tenuta dal predetto, in violazione dei limiti di velocità ed in stato di alterazione da assunzione di sostanze stupefacenti.

L’ordinanza

La Cassazione - nel confermare la statuizione della Corte d’Appello - rileva che l’infrazione del Codice della Strada commessa dal dipendente alla guida dell’auto aziendale integra la fattispecie del c.d. rischio elettivo che fa venire meno la responsabilità datoriale.

Per la sentenza, trattasi infatti di una condotta personalissima del lavoratore che, come tale, risulta avulsa dall'esercizio dell'attività lavorativa e ad essa non riconducibile, in quanto intrapresa volontariamente in base a ragioni e motivazioni esclusivamente personali.

Secondo i Giudici di legittimità, un comportamento del genere, prescindendo totalmente dalla prestazione lavorativa, non può che essere idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra prestazione ed attività assicurata.

Su tali presupposti, la Suprema Corte respinge il ricorso del lavoratore, dichiarando non dovuta alcuna indennità per il sinistro stradale da lui stesso causato.

A cura di Fieldfisher